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divisione dei debiti e pesi ereditari
Concludiamo l'argomento relativo alla divisione della
eredità analizzando come sono ripartiti tra gli eredi i debiti e i
pesi che gravano sull'eredità, argomento che assume una valenza più generale
rispetto alla sola divisione della eredità. La regola principale è espressa
dall'art. 752 c.c. secondo cui:” I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi
ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,
salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
In altre parole c'è di solito proporzionalità tra
quanto ricevuto e la responsabilità per debiti e pesi ereditari. È bene
sottolineare, però, che il riferimento ad una diversa volontà del testatore
non deve far credere che i creditori dell'eredità debbano necessariamente
attenersi a quella volontà nell'esigere i loro crediti; è vero, infatti, che
la volontà del testatore è rilevante solo nei rapporti interni tra i coeredi
ma non nei rapporti esterni di questi con i creditori; per questi ultimi,
infatti si deve far riferimento all'art. 754 c.c. per il quale:”
Gli eredi sono tenuti verso i
creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in
proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il
coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli
altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma
dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei
creditori”.
I creditori, quindi, sono liberi di chiedere il
pagamento dei debiti in proporzione della quota ricevuta da ogni erede, e se
c'è stata una diversa volontà del testatore, l'erede che ha pagato più di
quanto doveva, lungi dal poter opporre un rifiuto al creditore per la parte
eccedente, potrà rivalersi sugli altri eredi per la differenza.
Questo è vero anche nell'ipotesi prevista dall'art. 1315 c.c. dove sembra
che il testatore, nell'incaricare un coerede a eseguire la prestazione,
sembra indicare che solo lui sarà tenuto a questa.
In realtà tale regola serve solo a fornire una scelta al creditore, ma
poiché la volontà del testatore è vincolante solo nei rapporti interni, il
creditore può comunque esigere pro quota la prestazione dagli altri eredi
non incaricati di eseguirla. Se,
infine, la cosa da consegnare è indivisibile ex art. 1316 c.c. accadrà che
ogni erede sarà tenuto all'intera prestazione proprio a causa della natura
del bene oggetto dell'obbligazione.
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