Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
distanze tra le costruzioni
Il codice civile nella
sezione VI negli artt. 873 e ss. regola le distanze nelle costruzioni che
insistono su fondi limitrofi.
È vero, infatti, che il proprietario di un fondo, ricevuti i necessari
permessi, può costruire sul suo terreno, e questo diritto gli spetta su
tutta la sua proprietà, sino al confine. Ma accade che il fondo del
proprietario necessariamente confinerà con quello di un altro soggetto che
ha analogo diritto.
Chiediamoci, quindi, se il diritto
di costruire si spinge sino all'ultimo centimetro del fondo, oppure è
inibito al proprietario di spingersi sino a questo limite.
Ci risponde il codice civile con una puntuale regolamentazione,
che, però, può essere derogata dai regolamenti locali, e più in generale dai
piani regolatori. Su questo
punto, però, è bene sottolineare che qui non ci occupiamo dei limiti imposti
da leggi e regolamenti al diritto di proprietà per finalità di interesse
pubblico, ma ci occupiamo dei limiti imposti dal codice civile nei rapporti
di vicinato, nei rapporti, quindi, tra proprietari.
Di conseguenza i regolamenti locali che ci interessano, cui fa riferimento
il codice all'art. 873, sono quelli che integrano o modificano le regole del
codice, mentre le altre norme che impongono regole nell'interesse generale
rientrano nei limiti di pubblico interesse imposti al diritto di proprietà.
Si osserva, che diverse saranno anche le conseguenze che deriveranno dalla
violazione dell'uno o dell'altro tipo di regolamento locale: abbattimento e
risarcimento del danno, nel primo caso, solo risarcimento, nel caso si siano
violate norme edilizie di pubblico interesse poiché è stato compiuto un atto
illecito.
Ma torniamo a noi e alla nostra
domanda principale, fino a che punto può spingersi il proprietario nel
costruire sul suo terreno?
Analizziamo le varie ipotesi.
Lo spazio di tre metri: il
proprietario deve lasciare uno spazio di almeno tre metri tra la sua
costruzione e quella del fondo confinante (art. 873 c.c.), sempre che le
costruzioni non siano unite o aderenti ; ciò vuol dire che è possibile
spingersi, esistendo un'altra costruzione, ad un metro e mezzo dal confine,
ma se la costruzione del vicino si trova a meno di un metro e mezzo dal
confine, il proprietario può entrare nel fondo confinante e edificare in
aderenza al muro del suo vicino, a meno che il vicino non intenda spostare
il suo muro sul confine (art. 875 c.c.). In tal caso vi sarà comunione
(forzosa) del muro di confine tra i due proprietari. Abbiamo visto, quindi,
che tra le costruzioni è necessario che vi sia uno spazio di tre metri, o
uno superiore stabilito dai regolamenti locali.
Ma cosa accade se il muro del vicino
sia già sul confine e non arretrato nel suo terreno? Cerchiamo
la risposta qui di seguito, parlando
delle costruzioni in aderenza e la comunione forzosa di muro:
·
il
proprietario del fondo può costruire in aderenza ( ma senza appoggiare la
sua costruzione) al muro del suo vicino. In tal caso non vi sarà comunione
forzosa tra i due muri (art. 877 c.c.);
·
il
proprietario può anche servirsi del muro del vicino posto sul confine , per
innestarvi un capo del proprio muro, senza l'obbligo di renderlo comune, ma
versando una indennità al suo vicino (art. 876 c.c.);
·
il
proprietario del fondo confinante che abbia una costruzione sul confine,
invece di costruire un suo muro accanto a quello del vicino, può chiedere la
comunione del muro del vicino per tutta l'estensione della sua proprietà e
per tutta l'altezza del muro, pagando, però, la metà del valore del muro e
del valore del suolo dove è costruito (art. 874 c.c.);
·
il muro che
serve alla divisione tra edifici si presume in comune (art. 880 c.c.);
·
non sono
soggetti alla comunione forzosa di muro gli edifici del demanio pubblico e
quelli sottoposti allo stesso regime, né gli edifici con interesse storico,
archeologico o artistico (art. 879 c.c.).
Abbiamo parlato ora genericamente di "muro", ma a che cosa si riferisce il codice? È chiaro che si riferisce alle costruzioni che per un lato toccano il "muro" del vicino, ma la costruzione che si immagina più facilmente su un confine è il muro di confine o di cinta. Questo è in regolato in maniera diversa dal "muro" parte di una più articolata costruzione, vediamo come:
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