Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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diritto di proprietà

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Il diritto di proprietà è quello che forse più di qualsiasi altro interpreta uno dei fondamentali bisogni dell'uomo, quello di avere un suo spazio dove può liberamente esplicarsi.
Questo spazio, separato da quello degli altri esseri umani, è composto di luoghi e cose dove l'uomo può sviluppare liberamente il suo dominio, senza interferenze da parte di altri individui. Sin dai tempi più antichi questo bisogno è stato sempre riconosciuto dalle comunità umane, a volte come vero proprio dominio assoluto su luoghi, beni e anche persone, altre volte in una forma più attenuata dai vincoli imposti da ordinamenti giuridici evoluti. Le attuali società democratiche hanno sempre riconosciuto piena cittadinanza al diritto di proprietà, ma con dei limiti, poiché nell'attuale stato di evoluzione giuridica e sociale, ripugna pensare che il proprietario abbia un dominio assoluto sui suoi beni, dominio che in certi casi può anche contrastare con i superiori interessi della collettività.

Di questa necessità si è fatta carico la nostra legge fondamentale, la Costituzione della Repubblica Italiana, che all'art. 42 sulla proprietà privata, dopo averne riconosciuto la legittimità, dopo la proprietà pubblica, dispone che: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità
”.
La proprietà non è quindi una forma di sovranità sui beni, ma è un diritto che deve armonicamente inserirsi nel più ampio contesto sociale e non contrastare con esso. Per il proprietario vi saranno, quindi, non solo diritti (o meglio facoltà, espressione del diritto di proprietà), ma anche doveri, che renderanno il diritto di proprietà non solo utile per il proprietario, ma anche per la società. In questo si esplica la funzione sociale della proprietà che non per questo, però, potrà divenire qualcosa di diverso da quanto è espresso dall'art. 832 c.c. È vero, infatti, che l'art. 42 della Costituzione riconosce e determina la funzione del diritto di proprietà, ma è pur sempre l'art. 832 del codice civile che ne definisce il contenuto.

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