La lunga parte sulla responsabilità genitoriale vale per i figli di una coppia, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un matrimonio. Ciò non toglie, però, che quando una coppia è sposata ai doveri verso i figli si aggiungono quelli verso l’altro coniuge e, più, in generale nei confronti della famiglia che si è formata grazie al matrimonio. Possiamo quindi osservare che se il legislatore ha abolito ogni distinzione tra categorie di figli (cioè tra nati all’interno o al di fuori del matrimonio), non ha certo abolito le differenze tra famiglie fondate sul matrimonio e famiglie che convivono more uxorio, una situazione che dà luogo a molte critiche e che forse porterà un giorno alla nascita di una nuova legislazione volta, per lo meno, a garantire le persone che convivono “more uxorio” anche dello stesso sesso. Ciò detto vediamo come il codice civile regola i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, avvertendo che numerosi articoli sono stati riformati dal d.lgs. 154\2013 che ha fatto confluire gran parte della vecchia disciplina nelle regole sulla responsabilità genitoriale. Occupiamoci, allora, di questi diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
Principio di eguaglianza nella famiglia: i coniugi sono in posizione di perfetta eguaglianza. Di conseguenza le decisioni sulla vita familiare sono prese in accordo tra loro ( art. 144 c.c.) e solo in caso di disaccordo l'articolo 145 del codice civile permette l'intervento del giudice per risolvere le controversie, intervento richiesto da uno dei coniugi senza particolari formalità;
Obbligo reciproco di fedeltà: la fedeltà va qui intesa non solo come astensione dei rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge, ma anche come dedizione spirituale che deve essere riservata principalmente al coniuge. In altre parole sarà violato l'obbligo di fedeltà anche nel caso in cui si preferisca avere rapporti personali privilegiati con persone diverse dal coniuge; obbligo di assistenza morale materiale e di collaborazione: nel rispetto di questi obblighi si coglie forse uno degli aspetti essenziali del matrimonio; i membri della coppia, infatti, non decidono solo di vivere insieme per soddisfare esigenze personali, ma anche per venire l'uno incontro alle necessità dell'altro, e per decidere di indirizzare in maniera unitaria il cammino della loro vita. L'obbligo di assistenza, infatti, deve essere osservato ogni qual volta uno dei coniugi si trovi in difficoltà, difficoltà sia di natura morale sia di natura materiale. Non sfugge che tale obbligo ha contenuto sicuramente più ampio rispetto a quello che incombe sul coniuge nel prestare gli alimenti (art. 443 c.c.). Il diritto all'assistenza morale e materiale cessa con allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare (art. 146 c.c.). Per giusta causa si può intendere esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza in presenza dei quali il diritto all'assistenza morale e materiale viene meno. L'articolo 146, inoltre, considera giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda si separazione, annullamento del matrimonio o di divorzio;
Obbligo di coabitazione
e di contribuzione: i coniugi devono
risiedere" sotto lo stesso tetto", luogo dove fissano la residenza
familiare; sono inoltre obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia in
proporzione alle proprie capacità di lavoro e professionale.
Chiara è la differenza con l’obbligo di
assistenza. In questo caso, infatti, ogni coniuge deve dare il suo
contributo per le necessità della famiglia, mentre il dovere di assistenza
materiale viene alla luce solo nei confronti dell'altro coniuge e quando
questi si trovi in difficoltà. L'obbligo di contribuzione permane anche dopo
la separazione trasformandosi in dovere di mantenimento;
Doveri verso i figli: l'articolo 147 c.c. impone ad entrambi i coniugi di mantenere e istruire ed educare i propri figli tenendo conto della loro personalità secondo le regole già viste in tema di responsabilità genitoriale. Ricordiamoli brevemente riportando l’art. 315 bis:
“Il
figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha
diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i
parenti.
Il figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le
questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Gli obblighi dei genitori, coniugi in questo caso devono essere adempiuti secondo le regole previste dall’art. 316 bis, per il richiamo effettuato dall’art. 148; sono regole che abbiamo già visto in relazione alla responsabilità genitoriale, ma ricordiamo che genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando però non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
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