Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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diritti della personalità
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Nozione: sono
diritti soggettivi assoluti aventi ad oggetto aspetti essenziali della
personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono inalienabili,
intrasmissibili, irrinunziabili, imprescrittibili.
Non è questa la sede per
trattare approfonditamente i diritti della persona, che sono oggetto di
tutela sia dal punto costituzionale, sia in convenzioni internazionali come
la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni
Unite nel 1948 e la dichiarazione del consiglio d'Europa per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma nel
1950. Per il nostro studio interessa conoscere l'aspetto per cosi dire
"privatistico" dei diritti personalità, in quanto richiamati nel codice
civile e in leggi speciali, sia sotto l'aspetto della loro individuazione e
classificazione, sia sotto l'aspetto della loro tutela.
Cominciamo,
allora, con individuare le caratteristiche generali di tali diritti, di cui
ci siamo occupati sinteticamente nella nozione.
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Essenziali:
tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e
morale della persona;
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Assoluti:
come tali sono diritti opponibili erga omnes;
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Non
patrimoniali:
non sono valutabili economicamente;
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Inalienabili: non avendo carattere
patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad
altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, in via
indiretta, per il mezzo della confessione;
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Intrasmissibili:
non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono
essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa;
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Imprescrittibili:
possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per
il non uso e non possono essere oggetto di usucapione;
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Originari o innati: si acquistano
in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e
indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento.
Analizzate le caratteristiche essenziali di tali
diritti, passiamo a considerarne i principali tipi.
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Diritto
alla vita e integrità fisica:
è tutelato in sede penale e civile, oltre
ad essere oggetto di previsione costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.); in
materia penale ricordiamo gli articoli 575 c.p. (omicidio) e 590 c.p.
(lesioni personali); in sede civile ricordiamo la generale tutela
prevista dall'art. 2043 c.c. Sono vietati gli atti di disposizione sul
proprio corpo (art. 5 c.c.) quando cagionino una diminuzione permanente
all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o
al buon costume; di conseguenza non sarà possibile vendere un rene,
mentre si potranno vendere i propri capelli.
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Diritto
all'onore: tutela la dignità della
persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi
lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione
sociale di un individuo. Ricordiamo in sede penale la tutela prevista
dagli articoli 594 e ss. (ingiuria e diffamazione). L'autore del reato
dovrà anche risarcire i danni subiti dal titolare del diritto (art.
2043) compresi i danni morali.
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Diritto
alla riservatezza:
tutela l'esigenza ad avere una sfera personale
dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. Non è
previsto da una sola norma, ma da un insieme di leggi, generali e
speciali, dalle quali si può desumere l'esistenza di un generale diritto
alla riservatezza come diritto della personalità. Ricordiamo gli
articoli 2 e 3 della costituzione che tutelano la personalità e la
dignità dell’uomo, l'art. 10 del codice civile, che tutela il diritto
all'immagine, dalla legge sul diritto d'autore, e dal codice penale,
(art. 615 bis) e la legge 675\96(confluita nel d. lgs. 196\2003 )
relativa al trattamento dei dati personali e che istituisce, tra
l'altro, un Garante che ha il compito di fare osservare le regole in
essa previste.
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Diritto all'immagine.
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Diritto
al nome:
tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno
distintivo della persona; in altre parole tale diritto tutela
l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale. È
tutelato in sede costituzionale (art. 22) e dal codice civile con due
azioni (art. 7): 1. s'intende far cessare le contestazioni circa l'uso
del proprio nome (c.d. azione di reclamo); 2. s'intende far cessare
l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito (usurpazione
in senso stretto) oppure quando s'intende far cessare l'utilizzazione
indebita del proprio nome quando sia stato usato per identificare
prodotti, personaggi di fantasia o enti (usurpazione in senso ampio). La
tutela è accordata anche a chi, pur non essendo titolare del nome, abbia
l'interesse alla tutela fondato su ragioni familiari degne di essere
protette (art. 8 c.c.).
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Diritto
all'identità personale:
è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria
identificazione sociale: Di creazione giurisprudenziale tutela
l'interesse dell'individuo a veder rappresentata la propria personalità
in maniera fedele; in altre parole si tutela il diritto a essere
rappresentati per quello che si ritiene di essere, senza che
dall'esterno risulti modificato o alterato il proprio patrimonio
intellettuale, professionale, etico o ideologico come già espressosi
nell'ambiente sociale.
Si tratta di un catalogo non completo, che
tende sempre di più ad ampliarsi con l'aumentare della sensibilità
sociale, mediata dall'opera della giurisprudenza, soprattutto
costituzionale.
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