Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
diritti dei conviventi
In questa parte dell’esposizione non possiamo fare
altro che elencare i diritti che spettano ai conviventi; certamente si
discuterà se questo elenco sia tassativo o meno, ma ritengo che la
giurisprudenza tenderà ad aumentare il novero dei diritti del convivente,
cosa che ha già fatto quando non vi era alcun riconoscimento formale dei
diritti del convivente.
Cominciamo quindi con il nostro elenco:
-
Detenzione del convivente
(comma 38): i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
-
Malattia o ricovero del convivente
(comma 39): in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto
hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
-
Conferimento dei poteri di
rappresentanza in casi di malattia o morte del convivente di fatto
(commi 40 e 41): ciascun convivente di fatto,
può designare, (con atto in forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla
presenza di un testimone) l'altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità
di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie.
-
Subentro nei diritti di abitazione
della casa comune (commi 42, 43, 44, 45). Vediamo i vari casi:
-
Morte del proprietario:
fermo restando quanto previsto dall’art. 337- sexies c.c. in
relazione all’assegnazione della casa familiare in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto
superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due
anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e
comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli
minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha
diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per
un periodo non inferiore a tre anni. Questo diritto si perde nel
caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente
nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione
civile o di nuova convivenza di fatto.
-
Morte o recesso del conduttore:
nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di
locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha
facoltà di succedergli nel contratto.
-
Assegnazione alloggi popolari:
nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca
titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza
possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
-
Impresa familiare (art. 230
bis c.c.): è stato aggiunto un nuovo articolo al codice civile che
riconosce i diritti del convivente alla partecipazione agli utili e alla
gestione dell’impresa familiare; per il nuovo articolo 230 ter:
(Diritti
del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la
propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di
partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di
società o di lavoro subordinato.
-
Interdizione e inabilitazione e
amministrazione di sostegno (commi 47 e 48): la domanda di
interdizione e inabilitazione può essere proposta anche dal convivente
di fatto (art. 712 c.p.c. come modificato dalla legge sulle unioni
civili). Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
-
Diritto al risarcimento del danno
da fatto illecito in caso di morte del convivente (comma 49): in
caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di
un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite.
-
Diritto agli alimenti (comma
65): in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e
gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di
provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono
assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e
nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del
codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati
ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del
convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui
fratelli e sorelle.
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