Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Il danneggiato dovrà risarcire sia il danno emergente che il lucro cessante
in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'atto illecito (art.
1223); il giudice potrà anche
valutare equitativamente i danni quando non è possibile provarli nel loro
esatto ammontare (art. 1226), e se il danneggiato ha colposamente concorso a
cagionare il danno, l'entità del risarcimento è diminuita secondo il grado
della colpa (art. 1227).
L'art. 2056 non richiama l'art. 1224 che si riferisce alla mora nelle
obbligazioni pecuniarie, anche se, essendo il risarcimento del danno
quantificabile in una somma di denaro, la giurisprudenza ritiene che in caso
d'illecito extracontrattuale si è in mora sin dal momento della produzione
del danno, e da quel momento, quindi, decorrono gli interessi moratori di
cui all'art. 1224.
Ma la differenza più importante consiste nella non menzione dell'art. 1225
c.c. riguardante la prevedibilità del danno.
Questo vuol dire che il danneggiante dovrà risarcire non solo i danni che si
potevano prevedere al momento della produzione del danno, ma anche a quelli
che non si potevano prevedere, ma che si sono comunque prodotti.
Quanto detto, però, va
comunque visto alla luce delle teorie sul nesso di causalità. Rimandando la
questione a quando ci occuperemo della responsabilità da inadempimento e del
seguente risarcimento del danno, osserviamo sin da ora, insieme con il
Bianca, che l'applicazione coerente del criterio della causalità adeguata
viene ad applicare alla responsabilità extracontrattuale il principio della
prevedibilità del danno, escludendo, quindi, i danni imprevedibili dal
risarcimento.
Questa posizione, però, non è sempre coerente con
la posizione della giurisprudenza che in qualche caso ha ammesso la
risarcibilità di danni imprevedibili, intesi come danni determinati da
fattori eccezionali, cioè al di fuori del concetto della causalità adeguata.
Altra differenza importante con il risarcimento
per inadempimento riguarda la determinazione del danno emergente e del lucro
cessante. In entrambi casi per danno emergente s’intende la perdita subita e
per lucro cessante il mancato guadagno che ha sofferto il
danneggiato-creditore, ma ci accorgiamo subito che questi danni hanno una
natura molto diversa nei due tipi di risarcimento perché
è una cosa
risarcire il danno da inadempimento di un contratto
e un'altra
risarcire il danno che deriva da un atto illecito extracontrattuale, come un
sinistro stradale.
Nel caso del contratto, infatti, bisognerà
tutelare "l'interesse positivo" che aveva il creditore all'adempimento che
poi è mancato, e i danni dovranno essere calcolati in riferimento a questa
esigenza. Nel caso, invece, d’inadempimento da illecito extracontrattuale
bisognerà tutelare "l'interesse negativo" che aveva il danneggiato a non
essere coinvolto dall’attività illecita del danneggiante.
Alla luce di queste differenze, si spiegano anche
le altre particolarità del risarcimento per illecito extracontrattuale. In
primo luogo l'art. 2057 c.c. prevede che in caso di danno permanente alla
persona il giudice può liquidare i danni sotto forma di rendita
vitalizia (art. 1872 c.c.). Sono poi risarcibili anche i danni non
patrimoniali subiti dal danneggiato (art. 2059 c.c.).
L'art. 2059
imita il risarcimento del danno non
patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge; il riferimento è
principalmente all'art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni non
patrimoniali scaturenti da reato.
Questa rigida limitazione però potrebbe
lasciar fuori dal risarcimento importanti ipotesi di danno come il c.d.
"danno biologico".
Questo consiste nella menomazione della integrità
psico-fisica della persona che è rilevante in quanto tale, indipendentemente
dalla perdita patrimoniale che si può subire in seguito a questa
menomazione.
Sul danno biologico è intervenuto
il legislatore che nel codice delle assicurazioni (art. 138) lo individua
come: “la
lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacità di produrre reddito”.
Sul punto, poi, era intervenuta
Non sono, infine, esclusive dell'illecito
extracontrattuale le ipotesi previste dall'art. 2056 c.c. comma 2 sulla
liquidazione equitativa del lucro cessante e dall'art. 2058 c.c. sul
risarcimento in forma specifica, poiché entrambe le forme di risarcimento
possono aversi anche in caso di responsabilità contrattuale.
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