Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
delegazione
Nel rapporto obbligatorio può
mutare la persona del creditore o la persona del debitore. Abbiamo già
visto, con la cessione del credito, l'ipotesi più frequente di mutamento
della persona del creditore.
Anche in questi casi, però, vale la regola già
espressa, secondo cui non è possibile sostituire il debitore senza il
consenso del creditore.
Vedremo, però, che l'iniziativa per la sostituzione del
soggetto passivo è presa di solito dal debitore originario che può proporre
al creditore un nuovo debitore.
Ciò
vuol
forse
dire
che
il
creditore
deve
accettare
le
decisioni
del debitore? Certo che no! Se il creditore non dà il
suo consenso all'operazione promossa dal debitore quest'ultimo potrà, al
momento dell'adempimento, richiedere i mezzi per l'adempimento al nuovo
debitore. Si dice, in questi casi, che l'accordo tra vecchio e nuovo
debitore ha "efficacia interna" tra loro. In altri casi il nuovo debitore si
aggiungerà al vecchio in un rapporto di solidarietà con lui.
Aggiungiamo, infine, che spesso il mutamento del
soggetto passivo può aversi in seguito alla nascita di un nuovo rapporto
obbligatorio con il vecchio creditore; in questi casi non c’è successione
nel rapporto obbligatorio, ma nascita di un diverso rapporto al posto del
vecchio e avremo novazione che, riguardando uno dei soggetti del rapporto (e
non l'oggetto o il titolo) è detta "novazione soggettiva" mentre se riguarda
la persona del debitore, è detta "novazione soggettiva passiva". In questi
casi il nuovo debitore non potrà opporre al creditore le eccezioni fondate
sulla precedente obbligazione, proprio perché questa, seppure in ipotesi
identica alla precedente, è venuta meno con la novazione. Occupiamoci, ora,
dei casi in cui muta la persona del debitore cominciando con la delegazione
che, poiché il nuovo debitore non adempie, ma s'impegna all'adempimento è
detta delegazione su debito o anche "delegatio promittendi" .
La delegazione di debito (art. 1268 c.c.), vede
l’intervento di tre soggetti: a)
Delegante, è chi conferisce l’incarico a un altro soggetto di adempiere
la prestazione; b) Delegato, è chi
ha ricevuto l’incarico dal delegante; c)
Delegatario, è il creditore che
riceverà la prestazione dal delegato. Diversi sono rapporti che intercorrono
tra i tre protagonisti della delegazione; abbiamo, o possiamo avere:
Alla
luce di quanto detto viene da chiedersi per quale motivo il delegato debba
obbligarsi per il delegante.
Evidentemente perché il delegato è a sua volta debitore
del delegante, ed è per questo motivo che assume su di sé l'obbligazione. Il
rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo a obbligarsi è
quindi detto "rapporto di provvista", mentre quello tra debitore originario
e creditore è detto "rapporto di valuta" .
Di solito il rapporto di provvista è presente, ma può
anche mancare. In questi casi si parla di delegazione allo scoperto.
L'esistenza del rapporto di provvista e il suo richiamo sono particolarmente
importanti per le eccezioni che il nuovo debitore potrà opporre al creditore
di cui ci occuperemo un seguito.
Diversa è l'ipotesi in cui, pur esistendo il rapporto
di provvista non se fa riferimento. In questo caso, insieme all'ipotesi in
cui non ci riferisca nemmeno al rapporto di valuta, si parla di "delegazione
pura". Se, invece, c'è il richiamo a uno, o ad entrambi, i detti rapporti,
si parla di "delegazione titolata".
Ma torniamo alle nostre vicende. Il delegante, poniamo
il solito Tizio, ordina al delegato, Sempronio di assumersi l'obbligazione
verso il delegatario, che chiamiamo Mevio; cosa può fare adesso Mevio?
Ovviamente accettare o rifiutare la delegazione. Vediamo le due ipotesi:
Le conseguenze della mancata
accettazione sono diverse secondo come s'intende la delegazione. Secondo
alcuni, infatti, si tratterebbe di unico negozio trilaterale; altra
dottrina, ritiene trattarsi di diversi negozi autonomi (delegante -
delegato; delegante - delegatario ) ognuno efficace seppure collegato agli
altri.
Occupiamoci, adesso, delle eccezioni che il delegato
può opporre al delegatario:
Per il regime delle eccezioni,
quindi, bisognerà vedere anche se la delegazione sia pura o meno, ma se le
parti hanno voluto, attraverso la delegazione, giungere ad una novazione
soggettiva, le uniche eccezioni opponibili saranno solo quelle ai rapporti
tra creditore e delegato, non esistendo più la vecchia obbligazione ormai
"novata".
Si distingue, quindi, tra:
Chiudiamo l'argomento ricordando
che l'art. 1269 c.c. prevede la figura della delegazione di pagamento.
Questa si distingue dalla delegazione su debito perché
qui il delegante non ordina al delegato di assumersi un’obbligazione, ma gli
ordina di pagare, al suo posto, al creditore. Il rapporto è, quindi,
tra delegante e delegato, mentre il delegatario ne è sostanzialmente
estraneo.
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