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definizioni generali del codice del consumo
Il codice del consumo
(previsto e regolato nel d.lgs. 206\2005 e più volte modificato, da ultimo
nel 2016, genericamente indicato come "codice" d’ora in poi) in ossequio
alla nuova tecnica legislativa che cerca di definire le posizioni dei
soggetti interessati dalla legge, si apre (art. 1) con l'indicazione delle
finalità volute dal legislatore; vediamole:
armonizzazione e riordino delle
normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Come si vede il codice non si
propone di innovare rispetto alle precedenti normative, ma di conseguirne la
loro "armonizzazione e riordino" per rendere più semplice il reperimento
delle regole scritte in tutti questi anni a tutela dei consumatori; un corpo
unico di regole a cui i tecnici del diritto, ma anche gli stessi consumatori
magari assistiti dalle relative associazioni, potranno far riferimento.
Il codice, però, si rivolge anche, e non poteva essere
diversamente, ai professionisti (imprese per la maggior parte), l'altro
soggetto del rapporto di consumo, precisando anche i loro diritti e doveri.
Diviene quindi fondamentale definire chi sia il consumatore e chi sia
l'altra parte contrattuale che abbiamo chiamato genericamente
professionista:
Le due definizioni ci fanno intendere che il codice non
si applica nei rapporti tra professionisti cioè tra soggetti che operano
entrambi per scopi concernenti la loro attività professionale o
imprenditoriale.
Ciò non vuol dire che questi contraenti siano sfornirti
di tutela; a loro si applicherà l'ordinaria disciplina del codice civile
che, quindi, assume carattere residuale per le materie non regolate dal
codice, anche per quanto riguarda le regole del codice civile che tutelano i
consumatori. Viene allora da chiedersi per quale motivo il "consumatore" sia
maggiormente tutelato.
La risposta la troviamo nella motivazione che spinge
all'acquisto il consumatore rispetto ad altri soggetti; ebbene il più delle
volte l'acquisto del consumatore è determinato da fattori emotivi, da
suggestioni spesso create ad arte dal professionista attraverso la
pubblicità o approfittando di particolari luoghi (come le fiere) che lo
spingono emotivamente alla spesa; può poi accadere che cessata la
suggestione ci si accorga che il bene non risponde a quello che si pensava,
che ci si penta dell'acquisto; in questi casi non c'è tutela per il
consumatore secondo le ordinarie regole del codice civile, poiché sono
inapplicabili, visto che in questi casi non c'è errore e tanto meno dolo o
violenza.
Il professionista, invece, quando esegue un acquisto è
spinto da motivazioni razionali. Se si determina a comprare un
computer non lo farà per il suo colore o per le suggestioni pubblicitarie,
ma per la sua utilità riguardo alla sua attività d'impresa o professionale.
Essendo, quindi, meno suggestionabile è anche meno protetto rispetto al
consumatore; è certo, però, che considerare i " professionisti" sullo
stesso piano nei loro reciproci rapporti non è sempre giusto; un agente di
commercio che usa l'autovettura per lavoro non può essere messo sullo stesso
piano del produttore del veicolo; insomma esistono pur sempre contraenti
"forti" e contraenti "deboli" , ma è fuor di dubbio che tra tutti i
contraenti "deboli" il consumatore lo è più di tutti gli altri.
Vediamo ora come l'art. 2 del codice
individua i fondamentali diritti dei
consumatori:
Cominciano con l'educazione del consumatore.
Secondo l'art. 4 vi dovranno essere soggetti pubblici o
privati che senza finalità promozionali, avranno il compito di esplicare
le caratteristiche di beni e servizi e rendere chiaramente percepibili
benefici e costi conseguenti alla loro scelta; questi soggetti dovranno poi
prendere in particolare considerazione le categorie di consumatori
maggiormente vulnerabili.
Sarà quindi necessario, d'ora in poi, educare il
consumatore con un'attività orientata a favorire la consapevolezza dei
diritti e interessi dei consumatori, lo sviluppo dei rapporti associativi,
la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza
negli organismi esponenziali. In merito alle associazioni di consumatori
l'art. 3 le definisce come:” le formazioni sociali che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori
o degli utenti”.
Su queste associazioni è necessario spendere qualche
parola in più; secondo l'art. 136 del codice è istituito presso il ministero
dello sviluppo economico il consiglio nazionale dei consumatori e utenti che
ha una funzione consultiva e propositiva.
Ma ha forse ha più importanza per nostro discorso,
l'art. 137 che prevede l'istituzione a livello nazionale presso il ministero
dello sviluppo economico di un elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Queste associazioni sono legittimate ad agire in
generale per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti e, in particolare, sono legittimate ad agire nelle ipotesi di
violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle
materie disciplinate dal codice, nonché nelle altre disposizioni legislative
precisate dall'art. 139.
Tra i diversi compiti delle
associazioni spicca quello concernente la legittimazione ad agire in sede
processuale riconosciuta, però, solo alle associazioni iscritte presso
nell'elenco tenuto presso il ministero dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi pubblici,
abbiamo già detto che gli enti pubblici devono erogare i servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza.
Questa attività si svolge anche grazie alla creazione
di "carte di servizi" che la legge stabilisce per determinati enti erogatori
di servizi pubblici (art. 101). In ogni caso il rapporto di utenza deve
svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente
resi pubblici e agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative,
la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualità previsti dalle leggi
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