Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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dazione in pagamento

 

Come si evince dalla nozione che abbiamo appena dato e dalla lettura dell'articolo 1197 del codice civile, con la dazione in pagamento (detta anche datio in solutum), si riesce ottenere l'estinzione dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente pattuita.
In verità il codice civile non parla di dazione in pagamento ma di prestazione in luogo dell'adempimento poiché l'obbligazione originaria può estinguersi non solo dando una cosa diversa da quella pattuita, ma anche svolgendo un'attività diversa dalla prestazione originariamente pattuita (ad esempio stabilendo che al posto di dare 100 m’impegno a riparare l'automobile del creditore).
La dazione in pagamento si distingue dalla novazione perché con la novazione si ha immediata estinzione della vecchia obbligazione e nascita di una nuova, senza che quest'ultima debba essere necessariamente eseguita. Con la dazione in pagamento, invece, l'estinzione dell'obbligazione avviene solo quando la diversa prestazione è eseguita e senza che debba nascere una nuova obbligazione al posto della precedente.
Come abbiamo già detto con la datio in solutum si verifica l'immediata estinzione dell'obbligazione in seguito all'esecuzione della diversa prestazione al posto di quella originaria; se però è stato ceduto un credito al posto dell'originaria prestazione, l'estinzione non opererà immediatamente ma solo in seguito alla riscossione del credito (art. 1198 c.c.); in altre parole la cessione del credito avverrà pro solvendo e non pro soluto sempre che, però, le parti non abbiano stabilito diversamente.

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