Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
dazione in pagamento
Come si evince dalla nozione che
abbiamo appena dato e dalla lettura dell'articolo 1197 del codice civile,
con la dazione in pagamento (detta anche
datio in solutum), si riesce
ottenere l'estinzione dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da
quella originariamente pattuita.
In verità il codice civile non parla di dazione in
pagamento ma di prestazione in luogo
dell'adempimento poiché l'obbligazione originaria può estinguersi non
solo dando una cosa diversa da quella pattuita, ma anche svolgendo
un'attività diversa dalla prestazione originariamente pattuita (ad esempio
stabilendo che al posto di dare 100 m’impegno a riparare l'automobile del
creditore).
La dazione in pagamento si distingue dalla novazione
perché con la novazione si ha immediata estinzione della vecchia
obbligazione e nascita di una nuova, senza che quest'ultima debba essere
necessariamente eseguita. Con la dazione in pagamento, invece, l'estinzione
dell'obbligazione avviene solo quando la diversa prestazione è eseguita e
senza che debba nascere una nuova obbligazione al posto della precedente.
Come abbiamo già detto con la datio in solutum si
verifica l'immediata estinzione dell'obbligazione in seguito all'esecuzione
della diversa prestazione al posto di quella originaria; se però è stato
ceduto un credito al posto dell'originaria prestazione, l'estinzione non
opererà immediatamente ma solo in seguito alla riscossione del credito (art.
1198 c.c.); in altre parole la cessione del credito avverrà pro solvendo e
non pro soluto sempre che, però, le parti non abbiano stabilito
diversamente.
Torna alla pagina iniziale del manuale