Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
costituzione
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Le servitù prediali (art. 1031 c.c.) possono
essere costituite coattivamente o volontariamente.
Possono anche essere costituite per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 1031 c.c. che abbiamo
integralmente riportato, ci indica in generale come si possono costituire le
servitù.
Nulla di strano sul fatto che si possa costituire
una servitù per volontà di una o più soggetti, ma è sicuramente eccezionale
la previsione che il diritto possa sorgere anche coattivamente, cioè anche
contro la volontà del proprietario del fondo servente. Il motivo di tanta
severità va ricercato in situazioni che pongono il proprietario di un fondo
in situazioni difficili se non proprio insostenibili.
Prendiamo l'ipotesi dell'art. 1051 c.c. che
prevede la servitù di passaggio coattivo. In questo caso abbiamo un fondo
che non ha accesso sulla via pubblica, o lo avrebbe ma con eccessivo
dispendio o disagio. Se il proprietario del fondo intercluso non si è
accordato con quello del fondo confinante, ecco che potrà rivolgersi al
giudice affinché la servitù si costituisca per sentenza.
La volontà della legge, quindi, si sostituisce a
quella delle parti costituendo una servitù per sentenza.
Il diritto del proprietario del fondo
intercluso è, quindi, un vero e proprio diritto potestativo, e la sentenza
avrà carattere costitutivo. Avendo spiegato la ragione per cui il
legislatore ha previsto le servitù coattive, possiamo classificare i modi di
costituzione delle servitù. La principale distinzione, in merito è tra
servitù volontarie e coattive.
Cominciamo con
il modo di costituzione
delle servitù volontarie.
Non abbiamo considerato tra
le servitù volontarie quella che si costituisce per destinazione del padre
di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c.
In questo caso un proprietario costituisce delle
opere sul suo fondo, una strada asfaltata, per esempio, tali da essere utili
per una porzione del fondo rispetto a un'altra.
Ebbene se queste opere sono permanenti e visibili
e se il fondo è diviso e venduto a due (o più) soggetti diversi, basterà
dimostrare che il proprietario ha lasciato le cose in maniera corrispondete
all'esistenza di una servitù che questa, in assenza di una diversa volontà
del vecchio proprietario, è costituita. La servitù si costituisce, quindi,
se si verifica la situazione prevista dalla legge, senza che vi sia una
specifica manifestazione di volontà e senza che nemmeno vi sia una sentenza.
Com’è evidente da quanto detto, tale servitù può
costituirsi solo se apparente.
Passiamo, ora, alle servitù coattive. Queste, ex
art. 1032 c.c., sono espressamente previste dalla legge, ma sorgono, (in
mancanza di contratto) solo a seguito a sentenza o atto dell'autorità
amministrativa. Se ne distinguono diversi tipi:
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