Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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costituzione

·         Le servitù prediali (art. 1031 c.c.) possono essere costituite coattivamente o volontariamente.  Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

L'art. 1031 c.c. che abbiamo integralmente riportato, ci indica in generale come si possono costituire le servitù.
Nulla di strano sul fatto che si possa costituire una servitù per volontà di una o più soggetti, ma è sicuramente eccezionale la previsione che il diritto possa sorgere anche coattivamente, cioè anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. Il motivo di tanta severità va ricercato in situazioni che pongono il proprietario di un fondo in situazioni difficili se non proprio insostenibili.
Prendiamo l'ipotesi dell'art. 1051 c.c. che prevede la servitù di passaggio coattivo. In questo caso abbiamo un fondo che non ha accesso sulla via pubblica, o lo avrebbe ma con eccessivo dispendio o disagio. Se il proprietario del fondo intercluso non si è accordato con quello del fondo confinante, ecco che potrà rivolgersi al giudice affinché la servitù si costituisca per sentenza.
La volontà della legge, quindi, si sostituisce a quella delle parti costituendo una servitù per sentenza.  Il diritto del proprietario del fondo intercluso è, quindi, un vero e proprio diritto potestativo, e la sentenza avrà carattere costitutivo. Avendo spiegato la ragione per cui il legislatore ha previsto le servitù coattive, possiamo classificare i modi di costituzione delle servitù. La principale distinzione, in merito è tra servitù volontarie e coattive.


Cominciamo con il modo di costituzione delle servitù volontarie.

Non abbiamo considerato tra le servitù volontarie quella che si costituisce per destinazione del padre di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c.
In questo caso un proprietario costituisce delle opere sul suo fondo, una strada asfaltata, per esempio, tali da essere utili per una porzione del fondo rispetto a un'altra. 
Ebbene se queste opere sono permanenti e visibili e se il fondo è diviso e venduto a due (o più) soggetti diversi, basterà dimostrare che il proprietario ha lasciato le cose in maniera corrispondete all'esistenza di una servitù che questa, in assenza di una diversa volontà del vecchio proprietario, è costituita. La servitù si costituisce, quindi, se si verifica la situazione prevista dalla legge, senza che vi sia una specifica manifestazione di volontà e senza che nemmeno vi sia una sentenza.
Com’è evidente da quanto detto, tale servitù può costituirsi solo se apparente.
Passiamo, ora, alle servitù coattive. Queste, ex art. 1032 c.c., sono espressamente previste dalla legge, ma sorgono, (in mancanza di contratto) solo a seguito a sentenza o atto dell'autorità amministrativa. Se ne distinguono diversi tipi:

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