Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Definizione di convivenza (comma 36): si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La convivenza è, appunto, di
fatto, cioè esiste a prescindere da formalità, ma per il suo accertamento (e
non per la sua esistenza) sarà sufficiente una dichiarazione anagrafica.
Dispone, infatti, il comma 37 che: “Ferma
restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.
Dalla legge ne è nata una sorta di “carta dei diritti del convivente” che riconosce una serie di diritti a coloro che convivono, come si è detto sino a ora more uxorio. La disciplina legislativa può essere idealmente divisa in due parti:
1) I diritti che spettano ai
conviventi;
2) I contratti di convivenza.
Torna alla pagina iniziale del manuale