Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
conversione del negozio nullo
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Nozione: è l'ipotesi in cui le parti stipulino un
contratto ignorando la causa di nullità. Se questo negozio nullo contiene in
sé i requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozio valido, si
convertirà automaticamente nel negozio valido quando le parti lo avrebbero
comunque voluto se avessero conosciuto la causa di nullità del negozio
invalido.
Non bisogna
confondere la conversione del negozio nullo con la conversione formale;
quest'ultima opera in maniera automatica quando un negozio giuridico può
essere compiuto validamente in più forme.
Se è nulla la forma prescelta, il negozio può
assumere la diversa forma valida; se, ad esempio, un atto pubblico non è
stato posto in essere secondo le formalità prescritte dalla legge, potrà
valere come scrittura privata sempreché sia stato redatto in forma scritta (
articolo 2701 c.c.).
Non si deve
confondere, ancora, la conversione del negozio nullo con la rinnovazione;
quest'ultima si ha con la formazione di un nuovo negozio per quanto
possibile identico al precedente ma senza il vizio che ha causato la
nullità; ad esempio negozio stipulato verbalmente relativo a beni immobili
viene rinnovato in forma scritta.
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