Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
convalida
· Nozione (art. 1444): è un negozio giuridico unilaterale con il quale la parte che ha diritto all’azione di annullamento decide, in maniera espressa o tacita, di consolidare gli effetti del contratto annullabile.
Come abbiamo visto la parte che ha diritto all’azione di annullamento può, dopo aver eseguito la sua prestazione, lasciar trascorrere il termine di prescrizione, rendendo in tal modo definitivi gli effetti del contratto. Ma è anche vero che il termine prescrizionale è lungo, cinque anni, e per tutto questo tempo perdura una situazione d’incertezza circa la sorte del contratto.
Di conseguenza un minore non potrà convalidare
l’atto, ma nemmeno potrà efficacemente convalidare il contratto annullabile chi
si trovi, anche in maniera transitoria, in stato di incapacità di intendere o di
volere.
La convalida può assumere due forme:
1. Convalida espressa (art. 1444 comma 1):
il negozio è regolarmente convalidato con una dichiarazione con la quale la
parte esprime la sua volontà di convalidare il contratto. La dichiarazione deve
contenere la menzione del contratto
annullabile e del motivo di annullabilità;
2. Convalida tacita (art. 1444 comma 2):
si verifica quando contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha
dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
Sulla convalida tacita sono però necessarie due osservazioni; parte della
dottrina contesta che si tratti di un vero negozio giuridico, e la parte che
l’ammette parla di negozio di attuazione.
Si ritiene, inoltre, che la convalida tacita non si avrebbe solo con
l’adempimento del contratto annullabile (l’esecuzione di cui parla l’art. 1444
comma 2), ma anche quando si compiano atti incompatibili con la volontà di
impugnare il negozio annullabile, come nel caso in cui l’acquirente in errore
venda il bene acquistato con il contratto annullabile.
Torna alla pagina iniziale del manuale