Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
contratto preliminare
Nonostante questo, però, accade spesso che persone
seriamente intenzionate a giungere all'accordo, decidano di obbligarsi da
subito, rimandando a un secondo momento il compimento delle formalità
necessarie per rendere effettivo e sicuro l'accordo raggiunto o la
definizione dei dettagli del contratto.
Questa è, quindi, la funzione fondamentale del
contratto preliminare: ottenere uno strumento contrattuale (il contratto
preliminare) che obblighi le parti a stipulare un nuovo contratto (il
contratto definitivo) che realizzerà l'effetto finale voluto (il
trasferimento delle proprietà, la costituzione di un diritto, l'esecuzione
di una prestazione, etc.).
La particolarità del preliminare
sta nel fatto che la prestazione oggetto del contratto consiste nel
"prestare un consenso" per la stipula del definitivo; Ma c'è di più; se il
consenso promesso non viene poi prestato, è possibile rivolgersi al giudice
che pronuncerà una sentenza (art. 2932 c.c.) che produrrà gli effetti del
contratto non concluso. La particolarità sta anche nel fatto che la
prestazione di un consenso è un'attività infungibile che non può essere
sostituita dall'attività di un altro soggetto, come il giudice; ma qui, per
maggior tutela della parte in bonis, si crea un consenso al posto di quello
spontaneo della parte riottosa.
Vediamo, ora, come il codice civile regola, senza
fornirne una espressa definizione, il contratto preliminare:
Ricordiamo ancora la trascrizione di contratti
preliminari ex art. 2645 bis, dove è previsto che la trascrizione del
contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei
contratti preliminari oppure della sentenza che accoglie la domanda diretta
ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari
predetti, prevale su analoghi atti effettuati successivamente da altri.
Chiudiamo l'argomento distinguendo tra preliminare e
quello che comunemente è detto compromesso che è un contratto con il quale
le parti, avendo già stabilito tutte le clausole contrattuali, si impegnano
a riprodurre il consenso già raggiunto in un'altra forma, di solito in un
atto pubblico. Il compromesso (o preliminare improprio, tipico delle
transazioni immobiliari) è già un contratto definitivo che realizza
l'intento delle parti (ad es. il trasferimento della proprietà), mentre il
nuovo contratto servirà solo a rendere più agevoli nella nuova forma
gli obblighi previsti dalla legge, come, ad esempio, la trascrizione.
Appare quindi evidente che il compromesso o preliminare
improprio, non può essere confuso con il "vero" preliminare, anche se, in
pratica, quando le parti hanno stipulato un "compromesso", bisognerà vedere
se effettivamente hanno stipulato un preliminare improprio, oppure un
preliminare , perché, come avvertito, il termine compromesso non indica una
specifica figura contrattuale, ma un modo che è comunemente usato nelle
vendite immobiliari per indicare il preliminare improprio, un termine non
tecnico, anche perché, giuridicamente, il compromesso è il contratto con cui
si decide di affidare una controversia agli arbitri ex art. 807 c.p.c.
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