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contratto per persona da nominare e promessa del fatto del terzo
Quale che sia la natura giuridica del contratto, è certo che lo stipulante,
cioè chi si riserva il potere di nomina, non può disporre della sfera
giuridica del terzo che dovrà essere nominato. Stabilisce, infatti, il
secondo comma dell'art. 1402 c.c. che la dichiarazione di nomina non ha
effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se
non esiste una procura anteriore al contratto. Se, invece, la dichiarazione
di nomina è valida, la persona nominata diviene parte sin dal momento della
stipula del contratto.
Chiediamoci, invece, cosa accade se la nomina non sia stata fatta
validamente nei termini. Ci risponde l'art. 1405 c.c. secondo cui il
contratto non è nullo o inefficace, ma produce i suoi effetti tra i
contraenti originari.
Diversa dal contratto per persona da nominare è l'ipotesi prevista dall'art.
1381 relativa alla promessa del fatto del terzo.
In questo caso un soggetto (promittente) s'impegna contrattualmente a che un
terzo si assuma un’obbligazione o compia un fatto.
Come si vede, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dell'art. 1401, il
terzo non diviene parte del contratto che rimane sempre limitato alle parti
originarie. Anche in questo caso, però, il terzo non è obbligato ad
assumersi l'obbligazione o a compiere il fatto promesso.
Ancora non va confuso il contratto per persona da nominare con quello per
conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. in tema di assicurazione.
Qui, infatti, è definito il nome del contraente, ma potrebbe non essere
ancora definito il nome del soggetto beneficiario dell'assicurazione, da
individuarsi successivamente in relazione alla situazione specifica che si
verrà a creare.
Secondo
Tornando alla promessa del fatto del terzo, nel caso che il terzo si assuma
l'obbligazione o compia il fatto promesso, il promittente avrà raggiunto il
suo scopo, ma nel caso contrario il promittente dovrà indennizzare l'altro
contraente. Si ritiene che l'indennizzo dovrà essere di valore pari
all’utilità non conseguita dall'altro contraente.
Venendo alla natura giuridica della promessa, si ritiene che lo stipulante,
in realtà, garantisca la prestazione del terzo; si tratterebbe, quindi, di
un contratto di assunzione di garanzia, garanzia che opererà nel caso in cui
il terzo non esegua la prestazione oggetto del contratto.
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