Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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contratto a
favore del terzo
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Nozione
(art. 1411 c.c.): è il contratto in cui due (o più parti) si accordano
affinché una di loro esegua una prestazione ad un terzo.
Nel contratto a favore del terzo abbiamo, quindi, tre
soggetti fondamentali:
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Lo
stipulante, che è chi designa il
terzo come destinatario della prestazione; deve avere un interesse,
anche morale o affettivo, alla stipula del contratto;
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Il
promittente, è l'altra parte
contrattuale che deve eseguire la prestazione al terzo;
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Il terzo,
beneficiario della prestazione, non è parte del contratto né lo diviene
in seguito.
Come abbiamo già detto, questo contratto
è un’applicazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 1372
c.c.
La disciplina contenuta negli art. 1411 e seguenti, cerca di contemperare
l'esigenza dello stipulante ad attribuire il beneficio al terzo è quella del
terzo a rifiutarla, se vuole. Vediamo, quindi, cosa accade.
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Posizione del terzo:
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deve dichiarare di voler profittare della stipulazione fatta a suo
favore, ma questa non è accettazione del contratto di cui non è parte;
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acquista il diritto alla prestazione da parte del promittente per
effetto della stipulazione; in altre parole il suo diritto non nasce
dalla sua dichiarazione di voler profittare;
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il terzo può anche rifiutare il beneficio, dichiarando di non voler
profittare della stipulazione in suo favore.
Passiamo, ora, alla posizione dello
stipulante.
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Posizione dello stipulante:
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per la validità del contratto deve avere interesse alla stipulazione;
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può revocare o modificare la stipulazione sino a quando il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare;
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può divenire beneficiario della prestazione in caso di rifiuto del terzo
o di revoca, ma il contratto può escludere questa eventualità.
Veniamo, infine, al promittente.
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Posizione del promittente:
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deve eseguire la prestazione a favore del terzo o del promittente in
caso di rifiuto del terzo o di revoca della stipulazione;
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può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto che avrebbe
potuto opporre allo stipulante, ma non quelle basate su altri rapporti
con lo stipulante.
Il contratto a favore del terzo è una sorta di
contratto base per una serie indefinita di contratti, pensiamo ad esempio
all'accollo e al contratto di assicurazione per conto altrui o di chi spetta
ex art. 1891 c.c. che si ritiene rientrino nella figura del contratto a
favore del terzo.
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