Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
contratti conclusi con moduli o formulari
Osserviamo, però che i moduli e formulari di cui stiamo
parlando non solo sono quelli predisposti da una parte sola, ma anche quelli
che entrambe le parti decidono di adottare per disciplinare un loro rapporto
contrattuale; pensiamo ad esempio, ai contratti di locazione, spesso redatti
su moduli prestampati di cui si fa uso.
Puntualizzato l'oggetto del nostro discorso,
vediamo qual è la disciplina del codice civile che all'art. 1342 dispone
che:” le clausole aggiunte al modulo o
al formulario prevalgono su quelle prestampate qualora siano incompatibili
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
È quindi possibile aggiungere al
modulo nuove clausole, e sin qui nulla di strano, ma le nuove clausole
prevalgono sempre su quelle incompatibili già predisposte nel modulo o
formulario, e questa è la particolarità.
Anche per questi contratti è prevista la tutela della
specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (art. 1342
comma 2) come accade per le condizioni generali di contratto, ma non
dobbiamo confondere le condizioni generali di contratto con l'ipotesi di cui
ci stiamo occupando; le prime, infatti, sono esterne all'atto e
sull'eventuale modulo sono solo richiamate, mentre qui ci riferiamo al
contratto vero e proprio, che è redatto tramite modulo.
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