Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
conseguenza della nullità
Abbiamo visto che un negozio nullo non produce alcun
effetto; nella gran parte dei casi, però, la nullità del negozio non è subito
evidente ed accade spesso che siano compiute attività giuridiche e materiali in
base al negozio affetto da nullità. Se
sono state eseguite delle prestazioni in base ad un negozio nullo se ne potrà
pretendere la ripetizione e, d'altro canto, non si potrà chiedere l'esecuzione
di un contratto nullo.
È vero, infatti, che non solo è imprescrittibile l'azione volta a far dichiarare
la nullità di negozio giuridico, ma è altrettanto imprescrittibile la relativa
eccezione. In altre parole in qualsiasi momento di fronte ad una richiesta di
esecuzione di negozio nullo, ci si potrà opporre eccependo la nullità del
negozio. Più volte si è affermato che il
negozio nullo è come se non fosse mai esistito. Esistono dei casi, però, dove
l'applicazione di questa regola potrebbe portare a conseguenze assai gravi o
ingiuste. Pensiamo al caso del lavoratore che in buona fede abbia prestato la
sua attività lavorativa in base ad un contratto nullo.
Applicando le regole che abbiamo sopra ricordato, al lavoratore non spetterebbe alcun compenso per l'attività svolta; per evitare queste conseguenze la legge dispone (art. 2126 c.c.), che la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; in altre parole la dichiarazione nullità non ha in questi casi efficacia retroattiva. Altra deroga alla disciplina generale la troviamo in tema di società per azioni, dove la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo non ha efficacia retroattiva e ciò per salvaguardare i creditori della S.p.a.
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