Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
confusione
Come vediamo nella confusione
una persona si trova a essere allo stesso momento debitore e creditore di sé
stesso.
Questa ipotesi può verificarsi in seguito a situazioni
giuridiche poste in essere volontariamente dal soggetto, oppure di natura
accidentale. Come esempio delle prime, possiamo pensare al caso in cui un
imprenditore ceda la sua azienda a un altro imprenditore che era anche
creditore di questa azienda. È chiaro che l'acquirente si troverà a essere
creditore del vecchio imprenditore ma anche, come nuovo proprietario
dell'azienda, debitore di se stesso. Altro caso può riguardare l'ipotesi in
cui si divenga eredi di una persona di cui si era creditori.
La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza
che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà. Se i debiti erano
garantiti da terzi, l'estinzione dell'obbligazione verificatasi in seguito
alla compensazione, comporterà anche la cessazione delle garanzie da loro
prestate.
Analogamente a quanto accade per la compensazione, la
confusione non può operare in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Se, infine, vengono a
confondersi le qualità di debitore e fideiussore, la fideiussione si
estingue salvo che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita. La
confusione, soddisfando l'interesse del creditore, è un modo di estinzione
delle obbligazioni a carattere satisfattorio.
Torna alla pagina iniziale del manuale