La confessione è
inscindibile,
nel senso che se la parte, nel dichiarare fatti a sé sfavorevoli, dichiara
altri fatti tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato o a
limitarne gli effetti (2734 c.c.), tutta la dichiarazione confessoria avrà
il valore di prova legale, a meno che l’altra parte non contesti le
dichiarazioni aggiunte. In caso di contestazione delle ulteriori
circostanze, la confessione avrà valore di prova libera.
La confessione è
una dichiarazione di scienza
e non un negozio giuridico, in quanto non si
dispone direttamente del diritto, ma sarà necessaria la sentenza del
giudice; per questo motivo, per la validità della confessione, basta che vi
sia la volontà della dichiarazione e non anche quella degli effetti, come
accade per i negozi giuridici.
La confessione, pur non essendo negozio giuridico,
è revocabile, ma solo per errore di fatto e violenza.
Definiamo, ora, i vari tipi di confessione.
Stragiudiziale:
è resa dalla parte o da chi la rappresenta al di fuori del giudizio; se resa
ad un terzo sarà liberamente valutata dal giudice.
Giudiziale:
è resa nel corso del processo, questa può essere:
spontanea, è resa
in un qualsiasi atto processuale firmato dalla parte;
provocata: si
tenta di ottenere la confessione ponendo una serie di domande alla parte
volte a farla confessare; se la parte dichiara fatti a sé sfavorevoli, cioè
confessa, l’interrogatorio avrà raggiunto il suo scopo.
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