Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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condizioni per la celebrazione del matrimonio

Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste dal codice civile agli articoli 84 e seguenti. 
Possiamo distinguerle in:

Cominciamo a occuparci delle condizioni che devono sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio.

Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti.

·         Rapporto di parentela, affinità, adozione (art. 87 c.c.): non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è pero sempre assoluto; il tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, gli affini in linea collaterale in secondo grado, intendano sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrarsi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo.

·         Delitto (art. 88 c.c.): secondo l'articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva.

 

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