Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
condizioni per la celebrazione del matrimonio
Per celebrare matrimonio
occorre il concorso di specifiche condizioni previste dal codice civile agli
articoli 84 e seguenti.
Possiamo distinguerle in:
- condizioni che riguardano
in generale la capacità a sposarsi chiunque sia l'altro coniuge (come ad
esempio la minore età);
- condizioni che si
riferiscono a ostacoli che impediscono la celebrazione del matrimonio
tra soggetti determinati (impedimenti, come ad esempio il rapporto di
affinità).
Cominciamo a occuparci delle condizioni che devono
sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio.
-
Maggiore età (art. 84 c.c.): per contrarre matrimonio è
necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il
tribunale può decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16
anni;
-
Libertà di stato (art. 86 c.c.): non può contrarre matrimonio
chi è vincolato da precedenti nozze o da un'unione civile tra persone
dello stesso sesso. È chiaro che il vincolo non sussiste quando le nozze
precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci;
- Capacità di intendere e di volere (art.
85 c.c.):
non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
-
Divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.): la donna che
sia stata già sposata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300
giorni dallo scioglimento, dall' annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio.
Il divieto è stato introdotto per
evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio nato dopo il
matrimonio. È chiaro che il divieto non ha ragion d'essere quando il
precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a
generare anche di uno dei coniugi oppure quando il tribunale ha
accertato che sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza. La
violazione del divieto comporterà solo un’ammenda per i coniugi e per
l'ufficiale dello stato civile.
Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli
che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti.
·
Rapporto di parentela, affinità, adozione (art. 87
c.c.): non possono contrarre matrimonio
tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che
sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso
lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è pero sempre assoluto; il
tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote,
o, ancora, gli affini in linea collaterale in secondo grado, intendano
sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere
concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrarsi tra affini in
linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo.
·
Delitto
(art. 88 c.c.): secondo l'articolo
88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone
delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva.
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