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condizioni generali di contratto
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La
previsione delle condizioni generali di contratto nasce dalla necessità di
razionalizzare i rapporti di chi, per la sua attività, è solito stipulare
numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti.
Per evitare di appesantire l'attività contrattuale,
discutendo con l'altra parte le singole clausole contrattuali, il
legislatore ha consentito che potessero essere create clausole valide "una
volta per tutte".
È anche vero, però, che se ogni volta il predisponente,
di solito un imprenditore, dovesse anche farle singolarmente approvare
dall'altro contraente, si vanificherebbe l'altro scopo cui le condizioni
generali sono volte: velocizzare l'attività dell'impresa;
per questo motivo l'articolo 1341 c.c. nel prevedere le condizioni generali
di contratto, puntualizza che per essere efficaci devono essere conoscibili.
In altre parole si obbliga il
predisponente a svolgere un'attività volta a rendere conoscibili alla
generalità dette clausole, che, una volta effettuata, le rende
effettivamente opponibili agli altri contraenti, sia nel caso in cui le
abbiano conosciute, sia nel caso in cui non le conoscessero, ma "avrebbero
dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".
Come, poi, debba comportarsi il predisponente per
rendere conoscibili le condizioni generali, è fatto da verificare caso per
caso in relazione alla quantità e qualità della attività svolta.
In ogni caso, il richiamo all’ordinaria diligenza e
alla conoscibilità fa intendere che la conoscenza debba essere resa agevole
e che, comunque, il predisponente deve rendere manifesta agli altri
contraenti l'esistenza delle condizioni. L'onere della conoscibilità non può
ritenersi assolto quando le condizioni non sono chiare. Se le condizioni
generali non sono conoscibili, nemmeno usando l'ordinaria diligenza, saranno
inefficaci, anche se qualche autore le ritiene nulle.
Le condizioni generali di contratto sono di solito
espressione del fenomeno dei contratti per adesione, dove un soggetto
predispone l'intero regolamento contrattuale, mentre l'altro non può far
altro che accettare o rinunciare.
Per questo motivo il legislatore ha previsto una serie
di cautele a favore della parte più debole, cautele che si realizzano
nell’inefficacia di talune clausole particolarmente gravose, dette clausole
vessatorie, di cui ci occuperemo più avanti, se non approvate specificamente
per iscritto.
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