Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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condizioni generali di contratto

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La previsione delle condizioni generali di contratto nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di chi, per la sua attività, è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti.
Per evitare di appesantire l'attività contrattuale, discutendo con l'altra parte le singole clausole contrattuali, il legislatore ha consentito che potessero essere create clausole valide "una volta per tutte".
È anche vero, però, che se ogni volta il predisponente, di solito un imprenditore, dovesse anche farle singolarmente approvare dall'altro contraente, si vanificherebbe l'altro scopo cui le condizioni generali sono volte: velocizzare l'attività dell'impresa; per questo motivo l'articolo 1341 c.c. nel prevedere le condizioni generali di contratto, puntualizza che per essere efficaci devono essere conoscibili
.

In altre parole si obbliga il predisponente a svolgere un'attività volta a rendere conoscibili alla generalità dette clausole, che, una volta effettuata, le rende effettivamente opponibili agli altri contraenti, sia nel caso in cui le abbiano conosciute, sia nel caso in cui non le conoscessero, ma "avrebbero dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".
Come, poi, debba comportarsi il predisponente per rendere conoscibili le condizioni generali, è fatto da verificare caso per caso in relazione alla quantità e qualità della attività svolta.
In ogni caso, il richiamo all’ordinaria diligenza e alla conoscibilità fa intendere che la conoscenza debba essere resa agevole e che, comunque, il predisponente deve rendere manifesta agli altri contraenti l'esistenza delle condizioni. L'onere della conoscibilità non può ritenersi assolto quando le condizioni non sono chiare. Se le condizioni generali non sono conoscibili, nemmeno usando l'ordinaria diligenza, saranno inefficaci, anche se qualche autore le ritiene nulle.
Le condizioni generali di contratto sono di solito espressione del fenomeno dei contratti per adesione, dove un soggetto predispone l'intero regolamento contrattuale, mentre l'altro non può far altro che accettare o rinunciare.
Per questo motivo il legislatore ha previsto una serie di cautele a favore della parte più debole, cautele che si realizzano nell’inefficacia di talune clausole particolarmente gravose, dette clausole vessatorie, di cui ci occuperemo più avanti, se non approvate specificamente per iscritto.

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