Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
condizione legale
Vi sono, in proposito, tesi
che ritengono essere la condizione legale del tutto estranea alla condizione
prevista dal codice civile, ma si ritiene,
in prevalenza, che entrambi i tipi di accadimenti siano riferibili a un
concetto comune di condizione, se non altro perché in tutti e due i casi gli
effetti del contratto (o la sua risoluzione) sono subordinati a una
circostanza esterna al contratto, di regola futura e dotata di un grado di
incertezza più o meno ampio.
Stabilito che anche la condizione legale è
assimilabile alla condizione volontaria, sorge l’ulteriore problema di
stabilire quali siano le regole previste per la condizione volontaria
applicabili (o non applicabili) alla condizione legale, perché è fuor di
dubbio che poiché la condizione legale trova la sua fonte nella legge, e non
nella volontà delle parti, non tutte le regole previste per dal codice
civile agli artt. 1353 e ss. le siano applicabili. Si ritiene quindi, che
anche in questo caso la parte debba comportarsi secondo buona fede per
mantenere integre le ragioni dell’altra, come anche si ritiene che in
pendenza della condizione legale sorgano situazioni di aspettativa
giuridicamente tutelabili.
Maggiori dubbi sorgono in tema di retroattività
della condizione legale, anche se si reputa che questa abbia efficacia
retroattiva, salvo che tale effetto sia incompatibile con la disciplina
normativa prevista per il singolo caso di condizione legale. Non è
ovviamente applicabile la regola sulla rinuncia della condizione
unilaterale, perché si tratta di scelte che non rientrano nella
discrezionalità della parte, nel nostro esempio non potrebbe certo l’ente
pubblico stabilire che il contratto con il privato potrà avere efficacia
anche se non è stato autorizzato dall’organo competente.
Non trova spazio, poi, la finzione di avveramento
della condizione prevista dall’art. 1359 cc. perché nel caso in cui una
parte abbia agito per non fare avverare la condizione legale, ad es.
impedisce che sia rilasciata una autorizzazione, non si può pensare che
questa comunque vi sia stata. Potrebbe trattarsi, in tal caso, di
inadempimento colpevole e la parte danneggiata potrebbe agire per il
risarcimento del danno, e sempre che non scelga poi di attivare le procedure
giurisdizionali o amministrative volte a far annullare la decisione
illegittima prese dalla pubblica amministrazione, recuperando così gli
effetti della mancata condizione.
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