Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
comunione
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Nozione
della comunione (art. 1100 c.c.): si ha comunione quando la titolarità di un
diritto reale è in comune a più persone.
Normalmente un diritto appartiene a una sola persona,
ma può anche accadere che un unico diritto abbia più titolari, appartenga,
cioè, a più persone.
Questa situazione può verificarsi per la maggior parte dei diritti, ma solo
quando ha a oggetto un diritto reale si parla correttamente di comunione per
il semplice motivo che il codice civile ne detta una disciplina specifica
agli artt. 1100 e seguenti.
Se la comunione ha a oggetto il diritto di proprietà
si chiamerà condominio, mentre se ha ad oggetto altri diritti reali si
chiamerà, di volta in volta, coenfiteusi, cousufurtto (o usufrutto
congiuntivo) etc.
Il fatto che un diritto reale possa avere più titolari, può creare problemi
circa i rapporti tra i comunisti (cioè i titolari del diritto) e tra
questi e i terzi. In questi casi, infatti, potrebbero nascere discussioni
tra i titolari circa l'amministrazione della comunione, le decisioni per la
vendita del bene, l'uso e così via e proprio per questi motivi, il
legislatore è intervenuto dettando una disciplina apposita per risolvere i
potenziali conflitti.
Secondo il codice civile, infatti, in caso di comunione se il titolo o la
legge non dispone diversamente, si applicano le norme degli artt. 1110 e
seguenti. Già da questa disposizione possiamo individuare la disciplina
della comunione, dove è rilevante, in primo luogo, la volontà dei
costituenti, o anche la legge per casi particolari di comunione, e infine,
gli articoli 1110 e ss. del codice civile solo quando i comunisti o la legge
non dispongano diversamente. Le norme del codice civile hanno, quindi, solo
carattere suppletivo, anche se si ritiene che ciò non sia per tutti gli
articoli relativi alla comunione, come nel caso dell'ultimo comma dell'art.
1109 ultimo comma relativo alle modalità processuali per l'impugnazione
delle deliberazioni.
Ma come nasce la comunione? La costituzione può avvenire in tre modi
diversi.
Abbiamo visto, quindi, le regole fondamentali della
comunione, ma poniamoci un'altra domanda,
in che cosa differisce la comunione dai diritti con un unico titolare?
La differenza fondamentale sta nella natura della contitolarità del
diritto, e non di una parte del bene oggetto del diritto
Ciò significa che ogni comunista è in realtà titolare dell'intero bene,
mentre la quota indica solo la quantità di potere che si può esercitare
sulla cosa e la misura del diritto in caso di divisione. Il singolo
comunista può quindi esercitare le normali facoltà di proprietario su tutto
il bene, secondo le regole previste dalla legge o dal titolo.
Se quindi più persone sono comproprietari di un fondo, ognuno di loro potrà
accedere al fondo e trascorrervi le vacanze, e non può impedire che gli
altri facciano la stessa cosa, né può prendere che gli altri possano stare
solo su di una parte del fondo, magari proporzionato al valore della quota.
Possedere una quota non vuol dire, infatti, avere un diritto su una porzione
delimitata del bene perché se cosi fosse non si avrebbe comunione ma
proprietà solitaria su singole parti del bene e non sia applicheranno le
norme sulla comunione, ma quelle sul diritto di proprietà con un solo
titolare. Analizziamo quindi, nei paragrafi che seguono, le norme del codice
civile sulla comunione.
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