Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
comunione legale
·
Campo di applicazione:
la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della famiglia che
si adotta solo se non diversamente stabilito,
·
Differenze rispetto alla comunione ordinaria:
è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177 e ss. del
codice civile che disciplinano non solo il modo del godimento, ma anche il
modo di acquisto di nuovi beni e crediti. Le norme sulla comunione ordinaria
si applicano solo in via residuale; ne possono far parte anche crediti.
Vediamo ora quali beni
rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono
esclusi. Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.
Costituiscono oggetto della comunione:
- gli
acquisti
compiuti dai due coniugi, insieme o
separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali;
- le
aziende
gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimoni;
- i
frutti
dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i
proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi
se, allo scioglimento della comunione , non siano stati consumati.
Vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo stesso regime
giuridico. I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli
ultimi due fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento.
Si tratta della c.d.
comunione de residuo, cioè di beni che normalmente non
rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo
scioglimento se esistenti.
Formuliamo l'ipotesi che uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di
locazione del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro
non sia stata ancora spesa. Nel caso di scioglimento della comunione proprio
ad aprile, il coniuge proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di
denaro, ma non le successive che percepirà come canone di locazione per i
mesi successivi.
La comunione legale
ha a oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio,
ma ne sono in ogni caso
esclusi i "beni personali" indicati nell'articolo
179 del codice civile, vediamo quindi, quali sono tali beni:
- a) i beni di cui, prima
del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era
titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di
liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione;
- c) i beni di uso
strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori (cioè di
beni che non si prestano ad un uso comune, come vestiti, ma anche
gioielli, pellicce, etc.);
- d) i beni che servono
all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati
alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo
di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il
prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima
del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente, l'art. 179
distingue due categorie e cioè:
-
Beni che appartengono in ogni caso a uno dei coniugi;
-
Beni che possono essere convenzionalmente esclusi dalla comunione.
Nel secondo gruppo rientrano
i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o
con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di
acquisto.
Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di
sua proprietà esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante
il matrimonio, tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito
dichiari, all'atto dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo
della vendita del suo appartamento.
L'articolo 179 dispone, infine che :"
L'acquisto di
beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo
il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed
f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia
stato parte anche l'altro coniuge".
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