Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
comunione dell'eredità
Altra differenza riguarda il diritto di prelazione che spetta ai coeredi in
caso di alienazione della quota (o di parte di essa) a un estraneo. Secondo
l'art. 732 c.c. tale diritto spetta sempre agli altri coeredi, a meno che
non vi abbiano rinunziato.
L'erede che intende alienare la sua quota deve fare in modo che gli altri
possano esercitare il diritto di prelazione; per giungere a tale risultato
dovrà notificare agli altri eredi la sua proposta di alienazione con
l'indicazione del prezzo; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato
entro il termine di due mesi dall'ultima notifica, trascorsi i quali l'erede
sarà libero di alienare la sua quota anche a estranei all'eredità.
Viene da chiedersi cosa accade se non sia effettuata la notifica; ci
risponde sempre l'art. 732 secondo cui i coeredi hanno il diritto di
riscattare la quota non solo nei confronti dell'acquirente, ma anche dagli
aventi causa da questo, finché dura la stato di comunione.
È questo il "retratto successorio", cioè il diritto di riscatto della quota
che spetta ai coeredi in seguito alla mancata notifica; il coerede che avrà
esercitato con successo l'azione diverrà proprietario della quota con
efficacia " ex tunc", ma dovrà corrispondere all'acquirente il prezzo che
questi aveva pagato per la quota ereditaria.
I coeredi godono in comunione i beni ereditari, ma questa può sempre essere
sciolta per iniziativa anche di uno solo di loro che non intenda più farne
parte con la divisione dell'eredità, disciplinata dagli artt. 713 e ss. c.c.
di cui ci occupiamo nelle successive pagine.
Torna alla pagina iniziale del manuale