Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
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Nozione: è il regime patrimoniale della famiglia
alternativo a quello della comunione legale che si ottiene modificando il
regime della comunione legale (art. 210 c.c.).
Abbiamo visto che il regime
privilegiato dal legislatore per regolare i rapporti tra i coniugi è quello
della comunione legale. I coniugi, tuttavia, possono scegliere un regime
alternativo a quello legale modificandolo nei limiti consentiti dalla legge,
possono, cioè, scegliere un sistema parzialmente diverso denominato
dall'articolo 210 "della comunione convenzionale".
La comunione convenzionale è l'unico regime di
comunione dei beni alternativo a quello legale.
I coniugi, quindi, possono scegliere solo tra il
regime di comunione legale e quello di comunione convenzionale; diversamente
dovranno abbandonare l'idea della comunione e scegliere il regime
patrimoniale della separazione dei beni.
Abbiamo detto che con la comunione convenzionale
si modifica il sistema della comunione legale dei beni. Non tutte le
modifiche sono però possibili, vediamo, quindi, quali sono quelle non
consentite.
Non possono far parte della comunione
convenzionale:
L'articolo 210 del codice
civile stabilisce, inoltre, che la comunione deve essere stipulata sempre
"alla pari"; non sarebbe valido, quindi, il patto con il quale uno dei
coniugi abbia diritto a una quota superiore a quella dell'altro.
Anche l'amministrazione dei beni in comunione
convenzionale deve essere regolata dalle norme riguardanti la comunione
legale. La comunione convenzionale lascia, in definitiva, ben poco spazio
all'autonomia dei coniugi che potrebbero farvi rientrare quei beni personali
ricevuti prima del matrimonio o quelli ricevuti successivamente per
donazione o successione. Per tutti questi ultimi l'articolo 211 del codice
civile dispone che per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima
del matrimonio, la comunione risponde solo nei limiti del valore di detti
beni.
Se, quindi, avevo prima del matrimonio un
appartamento che vale 100 e decido di farlo rientrare nella comunione
convenzionale, i miei vecchi creditori saranno per sempre garantiti dai beni
della comunione, ma solo per il valore di 100. Ricordiamo, infine, che la
comunione convenzionale può essere stipulata solo nelle forme previste
dall'articolo 162 c.c. cioè, a pena di nullità, per atto pubblico.
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