Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
compensazione
Un
esempio con i soliti Tizio e Caio chiarirà il concetto di compensazione.
Tizio, conduttore, deve a Caio, proprietario, 50 come canone di locazione ma
Caio deve a sua volta a Tizio 25 per un prestito concessogli dallo stesso
Tizio. Maturatasi la scadenza mensile del canone di locazione, ed anche la
scadenza entro la quale Caio deve restituire il denaro a Tizio, vi sarà
compensazione tra reciproci debiti e crediti, ed essendo il debito di Tizio
conduttore equivalente a 50, mentre il debito di Caio proprietario
equivalente a 25, Tizio dovrà Caio come canone di locazione residuo la sola
somma di 25.
Dall'esempio notiamo subito che la compensazione per
operare ha bisogno di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano
dei semplici reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche
necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed
esigibili.
A queste condizioni la compensazione opera
automaticamente, senza che le parti debbano fare altro e, per questo motivo,
è detta compensazione legale. Il nostro codice, però, conosce altri due tipi
di compensazione, la compensazione giudiziale e la volontaria. Vediamo i tre
tipi di compensazione:
Come abbiamo visto con la
compensazione si evita un inutile scambio tra debitore e creditore; in certi
casi, tuttavia, la compensazione non è ammessa per la natura dei crediti e
dei debiti reciproci.
L'articolo 1246 del codice civile indica i casi in cui
la compensazione non si verifica, nonostante l'esistenza delle altre
condizioni previste dalla legge. In particolare si vieta la compensazione
per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per
la restituzione di cose depositate o date in comodato, per crediti
dichiarati impignorabili, per rinunzia alla compensazione e negli altri casi
in cui il divieto è stabilito dalla legge come nell'ipotesi in cui il
credito abbia natura alimentare.
La compensazione è un mezzo di estinzione
dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane
soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio credito. Una particolare
disciplina è prevista dal codice civile (art. 1242) in merito all'eccezione
di compensazione. Abbiamo visto, infatti, che la compensazione legale opera
automaticamente senza che sia necessaria un'altra manifestazione di volontà
da parte del creditore o del debitore. Tuttavia l'articolo 1242 dispone che
il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta compensazione.
Di conseguenza solo la parte costituita in giudizio
potrà eccepire l'avvenuta compensazione. Se, infine, tra debitore e
creditore vi erano diversi rapporti di debito credito, la compensazione ha
effetto in applicazione dei criteri legali d'imputazione del pagamento
previsti dall'articolo 1249 c.c.
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