Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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collazione

 L'istituto della collazione è previsto dall'art. 737 al capo II del titolo IV del codice civile relativo alla divisione ereditaria.
Questa collocazione effettuata dal legislatore ci fa già intendere come la collazione sia funzionale alla divisione della eredità e ha lo scopo di aumentare la massa ereditaria da divedere.
Prima ancora di approfondire la dinamica dell'istituto è importante sottolineare una differenza con una situazione simile che abbiamo già visto parlando della lesione della quota di legittima, ci riferiamo, cioè alla riunione fittizia della massa ereditaria.
La differenza è sostanziale, anche se di non immediata percezione; accade, infatti, che nella riunione fittizia è necessario far rientrare nella massa ereditaria i beni che sono stati donati dal defunto per determinare la quota disponibile ( art. 556 c.c.). I beni donati rientrano nella massa ereditaria ma solo per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.
Nella collazione, invece, non ci sono legittimari da tutelare, ma un’eredità da dividere, ed è necessario che questa eredità sia completamente divisa comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di donazioni.  Di conseguenza ben può accadere che il testatore dispensi nel contratto di donazione dalla collazione, ma tale dispensa non avrebbe alcun valore quando leda la quota disponibile. In altre parole mentre è possibile evitare la collazione, non è possibile evitare la riunione fittizia perché questa è funzionale alla salvaguardia del diritto del legittimario.
Fatta questa distinzione e inquadrato l'istituto, vediamone i tratti essenziali:

 Prima di analizzare le modalità della collazione è importante effettuare una considerazione; potrebbe sembrare, infatti, che la collazione sia possibile solo nella successione testamentaria, ma invece si può avere anche nella successione legittima, essendo solo necessario che i discendenti o il coniuge siano chiamati per quota.
Vediamo, ora, le modalità della collazione:

Come è facile intuire con la collazione in natura la donazione si risolve perché il coerede restituisce il bene, mentre in quella per imputazione il conferente conserva la proprietà del bene donato seppure come quota della sua eredità. Per i beni immobili si possono scegliere entrambe le modalità, mentre per i beni mobili l'art. 750 c.c. specifica che la collazione può essere fatta solo per imputazione.

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