Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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collazione
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Nozione
(art.737 c.c.): è il rimedio previsto dalla legge per aumentare la massa
ereditaria grazie al quale i figli, i loro discendenti, e il coniuge
che hanno accettato l’eredità devono restituire alla massa ereditaria
tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera
tale da dividerli con gli altri coeredi.
L'istituto della collazione è previsto
dall'art. 737 al capo II del titolo IV del codice civile relativo alla
divisione ereditaria.
Questa collocazione effettuata dal legislatore ci fa già intendere come la
collazione sia funzionale alla divisione della eredità e ha lo scopo di
aumentare la massa ereditaria da divedere.
Prima ancora di approfondire la dinamica dell'istituto è importante
sottolineare una differenza con una situazione simile che abbiamo già visto
parlando della lesione della quota di legittima, ci riferiamo, cioè alla
riunione fittizia della massa ereditaria.
La differenza è sostanziale, anche se di non immediata percezione; accade,
infatti, che nella riunione fittizia è necessario far rientrare nella massa
ereditaria i beni che sono stati donati dal defunto per determinare la quota
disponibile ( art. 556 c.c.). I beni donati rientrano nella massa
ereditaria ma solo per l'ammontare del valore necessario per reintegrare la
quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.
Nella collazione, invece, non ci sono legittimari da tutelare, ma un’eredità
da dividere, ed è necessario che questa eredità sia completamente divisa
comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di
donazioni. Di conseguenza ben
può accadere che il testatore dispensi nel contratto di donazione dalla
collazione, ma tale dispensa non avrebbe alcun valore quando leda la quota
disponibile. In altre parole mentre è possibile evitare la collazione, non è
possibile evitare la riunione fittizia perché questa è funzionale alla
salvaguardia del diritto del legittimario.
Fatta questa distinzione e inquadrato l'istituto, vediamone i tratti
essenziali:
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Soggetti
tenuti alla collazione:
1. coniuge superstite
2. figli legittimi;
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Beneficiari della collazione: sono
gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti
reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da
dividere. L'azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in
dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non
accettino l'eredità;
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Oggetto:
tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra
indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati
in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da
atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione
del debito effettuata dal de cuius a favore dell'erede o anche in caso
di negozio simulato;
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Donazioni escluse:
1. donazioni di modico valore a favore del
coniuge (art. 738 c.c.); 2. le spese di mantenimento e di educazione e
quelle sostenute per malattia, e quelle ordinarie fatte per
abbigliamento o per nozze;
3. le spese sostenute dal defunto per il
corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo
quando non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle
condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese
a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro
debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione
sulla vita a loro favore (art. 741 c.c.);
4. la donazione rimuneratoria di cui all'art.
770 c.c. ;
5. le donazioni fatte dall'erede ai suoi
discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.);
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Dispensa: è possibile che il
testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non
leda la quota del legittimario.
Prima di analizzare le modalità della
collazione è importante effettuare una considerazione; potrebbe sembrare,
infatti, che la collazione sia possibile solo nella successione
testamentaria, ma invece si può avere anche nella successione legittima,
essendo solo necessario che i discendenti o il coniuge siano chiamati per
quota.
Vediamo, ora, le modalità della collazione:
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Collazione in senso stretto o in natura;
in tal caso si restituisce alla massa lo stesso bene che si è ricevuto;
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Collazione per imputazione; in
questo caso il coerede donatario imputa alla propria quota il valore che
i beni donati avevano al momento della apertura della successione;
successivamente si fa il calcolo complessivo per verificare il valore
delle singole quote spettanti ad ogni erede; il coerede donatario potrà
imputare alla sua quota il valore del bene donato sino alla concorrenza
della sua complessiva quota, ma se il valore del bene imputato alla
quota del coerede donatario sommato al valore quanto già avuto per
effetto del testamento o della successione legittima, supera il valore
complessivo della quota di eredità a lui spettante, dovrà versare alla
massa l'equivalente in denaro.
Come è facile intuire con la collazione in natura la
donazione si risolve perché il coerede restituisce il bene, mentre in quella
per imputazione il conferente conserva la proprietà del bene donato seppure
come quota della sua eredità. Per i beni immobili si possono scegliere
entrambe le modalità, mentre per i beni mobili l'art. 750 c.c. specifica che
la collazione può essere fatta solo per imputazione.
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