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clausole vessatorie
Video, le clausole vessatorie |
I contratti per adesione sono
spesso regolati da condizioni generali di contratto o redatti attraverso
moduli o formulari. L'impossibilità (o la difficoltà) per l'altro contraente
di discutere le singole clausole, può portarlo ad accettarne alcune che
possono essere molto gravose, rendendo
la sua posizione molto debole.
Queste clausole, proprio perché producono un
forte squilibrio fra le parti, sono dette "vessatorie" e sono oggetto di una
specifica disciplina nel caso siano contenute in condizioni generali di
contratto o in contratti predisposti su moduli o formulari.
Prevede, infatti, il secondo
comma dell'art. 1341 c.c., richiamato anche dal secondo comma dell'art. 1342
c.c. che: “sono inefficaci le clausole
vessatorie se non sono approvate espressamente per iscritto”.
La
sottoscrizione specifica di dette clausole serve ad attirare
l'attenzione del contraente "debole" sulla posizione di svantaggio che va ad
assumersi.
Ma vediamo quali sono le ipotesi previste
dall'art. 1341, , che ricordiamo, sono tassative;
sono quindi clausole vessatorie quelle che:
La legge 6 febbraio 1996 n. 52 aveva aggiunto cinque
articoli al codice civile (1469 bis-sexies) per la tutela del consumatore
contro le clausole vessatorie. Tale disciplina è stata però sostituita dal
nuovo "codice del consumo" che si applica nei rapporti tra consumatori e
professionisti, e a tale codice fa ora riferimento il nuovo articolo 1469
bis; degli aspetti generali e delle clausole vessatorie nel codice del
consumo ce ne occuperemo nei successivi paragrafi.
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