Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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clausola penale

Chiara è la funzione della clausola penale.
Se due parti stipulano un contratto di locazione, ad esempio, possono stabilire che in caso di ritardo nel pagamento del canone, il conduttore dovrà versare al locatore una penale di 10 euro per ogni giorno di ritardo (penale per il ritardo) o che in caso di mancato pagamento del canone con conseguente risoluzione del contratto, il conduttore versi al locatore la somma di 1.000 euro a titolo di penale (penale per l'inadempimento).
Come si vede, in caso d’inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto principale (il contratto di locazione), grazie alla clausola penale (che è patto accessorio del contratto),  il locatore non dovrà provare l'entità del danno subìto dall'inadempimento o dal ritardo del conduttore, potendo chiedere subito al giudice l'importo della penale già convenuta.
Funzione della clausola penale è quindi quella di determinare preventivamente l'entità del danno che si potrebbe subire in caso di inadempimento o ritardo. Quanto detto, però, può avere delle eccezioni, vediamole:

Poiché la clausola penale ha funzione risarcitoria, non è possibile chiedere insieme la penale e la prestazione principale, salvo che la penale non sia stata stabilita per il ritardo (art. 1383 c.c.). Diversa dalla clausola penale è l'ipotesi prevista dall'art. 1373 c.c. (recesso unilaterale).  Anche qui si prevede, infatti, il versamento di una sorta di penale, ma questa dovrà essere versata solo nel caso in cui una delle parti intenda recedere dal contratto; si tratta, quindi, di un corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, che non può essere confuso con la clausola penale che presuppone, invece, l'inadempimento.

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