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clausola penale
Chiara è la funzione della
clausola penale.
Se due parti stipulano un contratto di locazione, ad
esempio, possono stabilire che in caso di ritardo nel pagamento del canone,
il conduttore dovrà versare al locatore una penale di 10 euro per ogni
giorno di ritardo (penale per il ritardo) o che in caso di mancato pagamento
del canone con conseguente risoluzione del contratto, il conduttore versi al
locatore la somma di 1.000 euro a titolo di penale (penale per
l'inadempimento).
Come si vede, in caso d’inadempimento o ritardo
nell’esecuzione del contratto principale (il contratto di locazione), grazie
alla clausola penale (che è patto accessorio del contratto), il
locatore non dovrà provare l'entità del danno subìto dall'inadempimento o
dal ritardo del conduttore, potendo chiedere subito al giudice l'importo
della penale già convenuta.
Funzione della clausola penale è quindi quella di
determinare preventivamente l'entità del danno che si potrebbe subire in
caso di inadempimento o ritardo. Quanto detto, però, può avere delle
eccezioni, vediamole:
Poiché la clausola penale ha
funzione risarcitoria, non è possibile chiedere insieme la penale e la
prestazione principale, salvo che la penale non sia stata stabilita per il
ritardo (art. 1383 c.c.). Diversa dalla clausola penale è l'ipotesi prevista
dall'art. 1373 c.c. (recesso unilaterale).
Anche qui si prevede, infatti, il versamento di
una sorta di penale, ma questa dovrà essere versata solo nel caso in cui una
delle parti intenda recedere dal contratto; si tratta, quindi, di un
corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, che non può essere
confuso con la clausola penale che presuppone, invece, l'inadempimento.
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