Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
classificazione dei contratti
Abbiamo parlato sino ad ora della natura del
contratto; prima di andare avanti, però, è necessario tentarne una
classificazione perché spesso faremo riferimento a diverse categorie di
contratti; senza pretendere, quindi, di elencare tutte le categorie
possibili di contratti, ci limiteremo alle più importanti e generalmente
accettate.
Distinguiamo, ora, in base in base al momento del
perfezionamento del contratto:
Stando attenti a non confondere
i termini, spesso simili e in parte coincidenti (come a efficacia reale e
reale), può accadere che una categoria escluda l'altra; un contratto non può
essere, ad esempio, consensuale e reale, mentre può essere reale e a
efficacia reale, come il mutuo che è reale, perché si perfeziona con la
consegna, e a efficacia reale perché ha ad oggetto un diritto reale cioè il
trasferimento della proprietà di una somma di denaro.
Ricordiamo, infine, che in certi casi il trasferimento
del diritto non è immediato, ma differito nel tempo.
L'esempio tipico è costituito dall'ipotesi
dell'art. 1378 c.c. sulla vendita di cose generiche; in questo caso la
proprietà dei beni non passa per effetto del semplice consenso, ma sarà
necessario anche un'ulteriore atto detto "individuazione". Solo da quel
momento vi sarà l'effetto reale.
Passando, ora, al legame tra le prestazioni,
distinguiamo tra:
Questo legame deve esistere sia alla nascita del
rapporto (sinallagma genetico) sia nel suo svolgimento (sinallagma
funzionale).
Prendiamo ad esempio la locazione definito come il
contratto dove una parte s'impegna a far godere un immobile all'altra verso
un corrispettivo (art. 1571 c.c.). Se nel contratto di locazione si
stabilisce che il corrispettivo è dovuto anche senza il godimento
dell'immobile, si rompe il nesso che lega le due prestazioni sin dal momento
della nascita del contratto, manca il sinallagma genetico e il contratto è
nullo per difetto della causa. Se, invece, in un regolare contratto di
locazione, si continua a pretendere il canone anche dopo che si non assicura
più il godimento dell'immobile, c'è violazione del sinallagma funzionale e
il rimedio a disposizione del conduttore non sarà la dichiarazione di
nullità del contratto, nato valido, ma la risoluzione per inadempimento.
Concludiamo la nostra breve, ma indispensabile,
classificazione parlando dei contratti aleatori; in questi contratti una o
l'altra delle prestazioni devono eseguirsi solo al verificarsi di un evento
incerto. Elemento caratterizzante di questi negozi è "l'alea", il rischio
che una parte si assume di dover eseguire la sua prestazione senza che
l'altra debba eseguire la sua.
Aleatorio è il contratto di
assicurazione dove la prestazione dell'assicuratore è solo eventuale, mentre
l'assicurato dovrà comunque pagare quanto stabilito nella polizza, anche se
non si verificherà mai l'evento assicurato.
Altri contratti aleatori sono la rendita vitalizia e la
vendita di cosa futura.
Proprio perché i contraenti hanno deciso di stipulare
questo tipo di contratto, non sarà possibile applicare alcune regole
stabilite per gli altri contratti, come la rescissione per lesione (art.
1448 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità; ad esempio
l'assicuratore non potrebbe chiedere la risoluzione del contratto perché,
avendo ricevuto il pagamento di un solo premio, è stato costretto a pagare
un ingente indennizzo per il verificarsi dell'evento assicurato.
Opposti ai contratti aleatori sarebbero i contratti
commutativi, dove, invece le prestazioni sono già predeterminate e sono
considerate nella loro corrispondenza. Questa definizione (come del
resto può accadere per tutte le definizioni), però, lascia aperti molti
dubbi anche perché nel contratto di assicurazione possiamo anche trovare
questi elementi; forse sarebbe meglio definire i contratti commutativi come
i contratti corrispettivi non aleatori
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