Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
chiamato all'eredità e eredità giacente
Secondo l'articolo 459 del codice civile l'eredità si
acquista con l'accettazione e questa, se avviene, ha effetto sin dal momento
dell'apertura della successione.
È facile capire che con tale norma si vogliono raggiungere due effetti:
1. da un lato si vuole evitare che qualcuno possa
divenire erede anche quando non voglia;
2. dall'altro, con la retroattività dell'accettazione si vuole fare
in modo che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità del
patrimonio del de cuius.
Ci occuperemo poi dell'accettazione ma ora ci preme
stabilire che cosa accade nel periodo in cui l'accettazione non sia ancora
avvenuta. Ci chiediamo, infatti, cosa possa accadere del patrimonio del de
cuius e come considerarlo. In merito primo punto l'articolo 460 del codice
civile legittima il chiamato all'eredità a esercitare le azioni necessarie a
tutela del patrimonio del de cuius prima ancora della sua accettazione e
indipendentemente da questa. Vediamo quindi quali sono i poteri del chiamato
all'eredità:
Dal punto di vista giuridico il chiamato dispone, non
di un diritto ma, di un’aspettativa diritto e ha interesse che il patrimonio
del defunto rimanga inalterato fino all'eventuale esercizio del suo diritto
di accettazione. In ogni caso se il chiamato all'eredità è in possesso dei
beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno
dell'apertura della successione e ciò a garanzia dei terzi.
Occupiamoci, adesso, della sorte del patrimonio del defunto prima
dell'accettazione. Si parla, in proposito, di eredità giacente, che
costituirebbe un vero e proprio patrimonio separato in attesa del titolare;
dopo l'accettazione si confonde con patrimonio dell'erede o resta comunque
separato in caso di accettazione con beneficio di inventario.
Secondo l'articolo 528 del codice civile per aversi eredità giacente sono
necessarie tre condizioni:
1. mancata accettazione dell'eredità;
2. il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
3. è stato nominato un curatore dell'eredità.
Ricorrendo le prime due condizioni, infatti, il
tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione, nomina,
anche d'ufficio, un curatore dell'eredità che procederà usando i poteri di
cui di articoli 529 e seguenti del codice civile. I poteri del curatore
cesseranno con l'accettazione dell’eredità. Parte la dottrina distingue
l'eredità giacente dall'eredità
vacante.
Quest'ultima si avrebbe solo quando non esistono più persone che possano
accettare l'eredità, ovviamente al di fuori dello Stato, mentre l'eredità
giacente sussiste solo alle condizioni di cui sopra.
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