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cessione del credito
Nel corso del rapporto
obbligatorio possono verificarsi delle modificazioni riguardanti i soggetti
oppure relative al titolo dal quale scaturisce l'obbligazione. In generale
possiamo sostenere che il mutamento del soggetto attivo del rapporto
obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato
passivo dell'obbligazione, cioè del debitore. In altre parole è quasi sempre
possibile che un nuovo creditore si sostituisca al vecchio senza che il
debitore possa opporsi a questa sostituzione.
Al contrario, per aversi sostituzione del soggetto
passivo dell'obbligazione, del debitore, sarà quasi sempre necessario il
consenso del creditore che, ovviamente, potrebbe ricevere un danno da questa
sostituzione.
Dalla nozione che abbiamo dato del contratto di
cessione credito, possiamo in grandi linee afferrarne la struttura.
Cominciamo a individuare i tre soggetti del contratto
di cessione:
Dopo aver individuato i soggetti, vediamo come si
svolgono le vicende della cessione:
Vi è
stata, quindi, sostituzione del soggetto attivo del rapporto, ma poniamoci
ora una serie di importanti domande:
1.Da
che momento è efficace la cessione?
2.Cosa
accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari?
3.Cosa
potrà contestare il debitore al nuovo creditore?
Cominciamo a rispondere al quesito di cui al 1.
Da che momento è
efficace cessione?
Ci risponde l'articolo 1264 c.c. secondo cui la
cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata
o quando gli è stata notificata.
In altre parole il nuovo creditore dovrà
immediatamente notificare al debitore un atto attraverso il quale si
dichiarerà nuovo creditore. In alternativa alla notificazione sarà anche
sufficiente l'accettazione, da parte del debitore, del nuovo creditore.
In merito a quest’accettazione, dobbiamo subito
chiarire che non si tratta di un’accettazione di natura contrattuale e
nemmeno di un requisito di efficacia della cessione del credito, poiché il
debitore non può intervenire con la sua volontà per evitare la cessione.
Secondo parte della dottrina l'accettazione sarebbe una semplice
dichiarazione di scienza, attraverso la quale il debitore dimostra in
maniera univoca di essere a conoscenza dell'avvenuta cessione e, di
conseguenza, " accetta " di dover pagare al nuovo creditore. Se, quindi, il
debitore non ha accettato la cessione, oppure non gli è stata notificata,
potrà sempre pagare al vecchio creditore ottenendo la liberazione dal
debito.
Potrebbe accadere, tuttavia, che il debitore adempia al
vecchio creditore pur sapendo che vi era stata la cessione del credito. In
questo caso, essendoci malafede, il debitore non sarà liberato dall'obbligo
di adempiere nei confronti del nuovo creditore cessionario, anche se non vi
sia stata alcuna notificazione o accettazione della cessione stessa Accade,
però, che sarà il creditore cessionario a dover dimostrare la malafede del
debitore; in altre parole il creditore cessionario dovrà provare che, in
mancanza di accettazione o di notifica della cessione, il debitore ha pagato
al creditore cedente, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione del
credito.
Occupiamoci, ora, del quesito di cui al punto 2.
Cosa accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari?
Per chiarire questa ipotesi pensiamo al caso del
creditore cedente, evidentemente disonesto, cede lo stesso credito a più
cessionari.
Ad esempio, stipula un contratto di cessione per un
credito di 100 prima con Tizio, poi con Caio e, infine, con Mevio. Chi dei
tre creditori potrà esigere il credito nei confronti del debitore Sempronio?
Seguendo una logica legata al tempo della stipula del contratto, dovrebbe
essere Tizio ad essere preferito agli altri, poiché per primo ha stipulato
il contratto di cessione. Ma non dobbiamo dimenticare la regola enunciata
dell'articolo 1264 sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore
ceduto che dipende, ricordiamolo, dalla notifica della stessa al debitore o
dalla sua accettazione. Per questo motivo l'articolo 1265 c.c. dispone che:
“se il medesimo credito ha formato
oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con
atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”.
Da questa regola enunciata dall'articolo 1265 ne
ricaviamo che tra i tre creditori del nostro esempio, prevarrà quello che
più rapidamente ha notificato la cessione al debitore o ne avrà ricevuto
l'accettazione. Questo però non vuol dire che il cedente disonesto potrà
ricevere un vantaggio da questo stato di cose. È chiaro che di fronte a
questa situazione si vedrà esposto a una richiesta di risarcimento danni da
parte degli altri due creditori rimasti esclusi.
Rispondiamo, infine, all'ultima domanda:
cosa potrà contestare il debitore al nuovo creditore?
Affrontiamo, quindi, il problema riguardante le
eccezioni che il debitore ceduto potrà opporre al cessionario. Abbiamo già
detto che la cessione del credito realizza un'ipotesi di successione a
titolo particolare nel credito.
Ciò
significa che il credito rimane sempre lo stesso, mentre muta la sola
persona del creditore.
Essendo, quindi, sempre uguale il credito ne ricaviamo
la regola secondo cui: il debitore
ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al
vecchio creditore cedente.
Occupiamoci, infine, delle altre questioni concernenti
la cessione del credito:
Chiudiamo l'argomento chiarendo
alcune questioni di natura terminologica che spesso s’incontrano parlando
della cessione del credito.
Spesso, infatti, si parla di cessione " pro solvendo "
oppure di "nomen verum", che significato hanno questi termini? Vediamoli qui
sotto:
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