Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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cessione del credito

 

Nel corso del rapporto obbligatorio possono verificarsi delle modificazioni riguardanti i soggetti oppure relative al titolo dal quale scaturisce l'obbligazione. In generale possiamo sostenere che il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cioè del creditore, non ha bisogno della volontà del lato passivo dell'obbligazione, cioè del debitore. In altre parole è quasi sempre possibile che un nuovo creditore si sostituisca al vecchio senza che il debitore possa opporsi a questa sostituzione.
Al contrario, per aversi sostituzione del soggetto passivo dell'obbligazione, del debitore, sarà quasi sempre necessario il consenso del creditore che, ovviamente, potrebbe ricevere un danno da questa sostituzione.
Dalla nozione che abbiamo dato del contratto di cessione credito, possiamo in grandi linee afferrarne la struttura.
Cominciamo a individuare i tre soggetti del contratto di cessione:

Dopo aver individuato i soggetti, vediamo come si svolgono le vicende della cessione:

Vi è stata, quindi, sostituzione del soggetto attivo del rapporto, ma poniamoci ora una serie di importanti domande:

1.Da che momento è efficace la cessione?  2.Cosa accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari? 3.Cosa potrà contestare il debitore al nuovo creditore?
Cominciamo a rispondere al quesito di cui al 1.
Da che momento è efficace cessione?
Ci risponde l'articolo 1264 c.c. secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.  In altre parole il nuovo creditore dovrà immediatamente notificare al debitore un atto attraverso il quale si dichiarerà nuovo creditore. In alternativa alla notificazione sarà anche sufficiente l'accettazione, da parte del debitore, del nuovo creditore.
In merito a quest’accettazione, dobbiamo subito chiarire che non si tratta di un’accettazione di natura contrattuale e nemmeno di un requisito di efficacia della cessione del credito, poiché il debitore non può intervenire con la sua volontà per evitare la cessione. Secondo parte della dottrina l'accettazione sarebbe una semplice dichiarazione di scienza, attraverso la quale il debitore dimostra in maniera univoca di essere a conoscenza dell'avvenuta cessione e, di conseguenza, " accetta " di dover pagare al nuovo creditore. Se, quindi, il debitore non ha accettato la cessione, oppure non gli è stata notificata, potrà sempre pagare al vecchio creditore ottenendo la liberazione dal debito.
Potrebbe accadere, tuttavia, che il debitore adempia al vecchio creditore pur sapendo che vi era stata la cessione del credito. In questo caso, essendoci malafede, il debitore non sarà liberato dall'obbligo di adempiere nei confronti del nuovo creditore cessionario, anche se non vi sia stata alcuna notificazione o accettazione della cessione stessa Accade, però, che sarà il creditore cessionario a dover dimostrare la malafede del debitore; in altre parole il creditore cessionario dovrà provare che, in mancanza di accettazione o di notifica della cessione, il debitore ha pagato al creditore cedente, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito.

Occupiamoci, ora, del quesito di cui al punto 2. Cosa accade se il creditore cede lo stesso credito a più cessionari?
Per chiarire questa ipotesi pensiamo al caso del creditore cedente, evidentemente disonesto, cede lo stesso credito a più cessionari.
Ad esempio, stipula un contratto di cessione per un credito di 100 prima con Tizio, poi con Caio e, infine, con Mevio. Chi dei tre creditori potrà esigere il credito nei confronti del debitore Sempronio? Seguendo una logica legata al tempo della stipula del contratto, dovrebbe essere Tizio ad essere preferito agli altri, poiché per primo ha stipulato il contratto di cessione. Ma non dobbiamo dimenticare la regola enunciata dell'articolo 1264 sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto che dipende, ricordiamolo, dalla notifica della stessa al debitore o dalla sua accettazione. Per questo motivo l'articolo 1265 c.c. dispone che: “se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”.
Da questa regola enunciata dall'articolo 1265 ne ricaviamo che tra i tre creditori del nostro esempio, prevarrà quello che più rapidamente ha notificato la cessione al debitore o ne avrà ricevuto l'accettazione. Questo però non vuol dire che il cedente disonesto potrà ricevere un vantaggio da questo stato di cose. È chiaro che di fronte a questa situazione si vedrà esposto a una richiesta di risarcimento danni da parte degli altri due creditori rimasti esclusi.
Rispondiamo, infine, all'ultima domanda: cosa potrà contestare il debitore al nuovo creditore?
Affrontiamo, quindi, il problema riguardante le eccezioni che il debitore ceduto potrà opporre al cessionario. Abbiamo già detto che la cessione del credito realizza un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito.  Ciò significa che il credito rimane sempre lo stesso, mentre muta la sola persona del creditore.
Essendo, quindi, sempre uguale il credito ne ricaviamo la regola secondo cui: il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al vecchio creditore cedente.
Occupiamoci, infine, delle altre questioni concernenti la cessione del credito:

Chiudiamo l'argomento chiarendo alcune questioni di natura terminologica che spesso s’incontrano parlando della cessione del credito.
Spesso, infatti, si parla di cessione " pro solvendo " oppure di "nomen verum", che significato hanno questi termini? Vediamoli qui sotto:

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