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cessione del contratto
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In primo luogo individuiamo gli attori della vicenda contrattuale.
Cedente, è colui che cede il contratto;
cessionario, è la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente;
ceduto è il contraente originario che non muta la sua posizione.
Stabiliti chi sono gli attori, passiamo a esporre la trama.
Il cedente, parte di un contratto, poniamo di assicurazione, è
l'assicuratore. A un certo punto vuole sostituire a sé nel contratto un
altro assicuratore, il cessionario. Per far ciò si accorda con il nuovo
assicuratore e con l'assicurato, il contraente ceduto, per dar vita alla
cessione. Non sarebbe possibile, infatti, stipulare efficacemente una
cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto.
Nell'esempio abbiamo supposto che la cessione del contratto sia contratto
plurilaterale, contratto, cioè, che vede la necessaria partecipazione dei
tre soggetti coinvolti; va segnalata, però, la tesi di quegli autori che
ritengono che la cessione del contratto possa realizzarsi anche tra i soli
cedente e cessionario, mentre il contraente ceduto può approvare la
stipulazione già effettuata. Degna di nota è, infine, la tesi del Cicala che
vede la cessione del contratto come combinazione della cessione dei crediti
e dell'accollo di debiti. In tal caso il consenso del contraente ceduto non
sarebbe essenziale al contratto, perché, in mancanza, vi sarebbe una
cessione dei crediti contrattuali accompagnato dall'accollo interno dei
debiti.
Terminato il nostro breve excursus dottrinario, vediamo come il codice
regola i vari aspetti del contratto.
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