Come visto l’unione civile si
realizza mediante una dichiarazione effettuata all’ufficiale di stato
civile. Tuttavia sono numerose le cause che impediscono la costituzione di
una valida unione civile, e si possono distinguere due categorie di
impedimenti all’unione civile, le prime previste dal comma 4 dell’art. 1
che determinano la nullità dell’unione (se
celebrata) che può essere impugnata senza limiti di tempo.
Le seconde previste dal comma 7 dell’art. 1, che
possono essere inquadrate come cause di annullabilità, dove invece il
termine per l’impugnazione è di un anno.
Cominciamo con le cause di nullità dell’unione civile.
Sono cause impeditive dell’unione civile (comma 6 art. 1) determinandone la nullità:
a) La sussistenza, per una delle parti, di un
vincolo matrimoniale o
di un'unione civile tra persone dello stesso
sesso;
b)
L'interdizione
di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è
soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la
costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver
luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in
giudicato; oltre che dal pubblico ministero l’unione dell’interdetto può
essere impugnata anche dai soggetti indicati dall’art. 119 c.c. richiamato
dal comma 5 dell’art. 1.
c) La
sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile
tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d)
La condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito
civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio
oppure sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
l’unione è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di
proscioglimento.
In definitiva si tratta di
cause che fanno riferimento a un preesistente vincolo matrimoniale, a una
situazione di interdizione, a rapporti di parentela tra le parti, a una
sorta di indegnità ( punto d) di una delle parti.
Ma oltre questi casi c’è quello (richiamato dal
comma 5 dell’art. 1) relativo al caso in cui vi sia stata dichiarazione di
morte presunta, che permette alla parte di contrarre nuova unione civile (
art. 65 c.c.) , ma se
il presunto morto ritorna
per l’art. 68 c.c. il matrimonio già
contratto è nullo e, per quanto ci riguarda, è nulla anche la unione civile
contratta.
Se invece vi è stata solo dichiarazione di assenza, che non scioglie il matrimonio e nemmeno l’unione, questa non può essere impugnata finché dura l'assenza (comma 7 art. 1). In tutti questi casi si determina la nullità dell’unione che può essere impugnata (comma 7 art. 1) da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale. Il pubblico ministero, però, non potrà proporre l’impugnazione dopo la morte di una delle parti (art. 125 c.c.). L’azione non si trasmette agli eredi salvo che non vi fosse un giudizio già prendente alla morte dell’attore (art. 127 c.c.). Con la proposizione della domanda di nullità il tribunale, su istanza di una delle parti, può ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (art. 126 c.c. ).
Nei casi di nullità dell’unione di applicano le regole relative al matrimonio putativo ( artt. 128, 129, 129 bis c.c.). Come visto sino ad ora l’unione può essere principalmente impugnata dalle parti e da un’altra serie di soggetti (parenti e affini) e anche da coloro che hanno un interesse legittimo e attuale all’impugnazione, categoria da definire (le associazioni?).
Sta di fatti che i primi legittimati ad agire sono le stesse parti che hanno contratto l’unione. Tuttavia il comma 8 dell’art. 1 prevede che una persona già unita grazie a un unione civile possa impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra e ciò può farlo in qualunque tempo. Se però, in via pregiudiziale, si eccepisce proprio la nullità della prima unione civile, e quindi della stessa legittimazione ad agire di chi impugna, tale questione dovrà essere giudicata per prima dal tribunale. In tal caso dovrebbero trovare applicazione gli articoli 34 e 295 c.p.c.
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