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casi particolari di morte presunta
Nell'occuparci della morte
presunta abbiamo visto che è necessario aspettare dieci anni dal giorno in
cui risale l'ultima notizia dello scomparso per ottenere il provvedimento da
parte del tribunale.
Vi sono delle situazioni, però, in cui la
probabilità che si sia verificata la morte dello scomparso è molto alta, ed
è quindi apparso eccessivo il periodo di dieci anni previsto per il caso
ordinario di morte presunta.
Vediamo in quali casi (art. 60 c.c.) i termini per
ottenere il provvedimento di morte presunta possono essere abbreviati:
1) quando qualcuno è scomparso in
operazioni belliche alle quali ha preso parte o era comunque presente e non
si abbiano più notizie di lui; 2) è possibile ottenere il provvedimento di
morte presunta dopo due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
oppure dopo tre anni dalla fine delle ostilità in mancanza di trattato,
oppure,
a) quando qualcuno è stato fatto
prigioniero dal nemico oppure da questo trasportato in paese straniero, b) è
possibile chiedere il provvedimento dopo due anni dall'entrata in vigore del
trattato di pace o in mancanza, dopo tre anni dalla fine delle ostilità
quando non sono avute più notizie dello scomparso dopo l'entrata in vigore
del trattato di pace o della fine delle ostilità,
e infine,
1) quando qualcuno è scomparso per un infortunio.
Quest'ultimo caso richiede un particolare
approfondimento; in particolare per infortunio si può intendere in senso
ampio un qualsiasi tipo d’incidente in cui siano state coinvolte delle
persone, come ad esempio naufragi, incendi, calamità naturali e così via.
In particolare si è ritenuto " infortunio " il
caso in cui vi sia stato un sequestro a scopo di estorsione, nell'ipotesi in
cui l'interruzione delle trattative per il rilascio dell'ostaggio, seguita
dalla totale e prolungata mancanza di notizie di quest'ultimo, faccia
apparire altamente probabile il decesso dello scomparso.
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