Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
casi speciali di responsabilità
L'art. 2043 prevede
in generale la responsabilità per atto illecito.
Questa previsione, però, non è stata ritenuta
sufficiente dal legislatore per delle situazioni che per la loro
particolarità e frequenza necessitano di una specifica regolamentazione.
Pensiamo, ad esempio, al caso di danni provocati dalla
circolazione di veicoli, ipotesi sin troppo frequente nella vita reale, cui
è dedicato l'art. 2054 c.c.
Nel prevedere casi speciali di responsabilità il
legislatore si è spesso discostato dalla disciplina generale dell'art. 2043,
prevedendo, ad esempio, casi di responsabilità oggettiva dove si prescinde
dall’indagine sulla colpevolezza, come nel caso dell'art. 2049 c.c. sulla
responsabilità dei padroni e dei committenti. Dove c'è responsabilità
oggettiva, si assiste a un’inversione dell'onere della prova rispetto ai
casi generali dell'art. 2043 c.c. In altre parole sarà il danneggiante dover
dimostrare di non avere colpa nella causazione del danno, mentre nei casi
ordinari ex 2043 sarà il danneggiato a dover provare la colpa del
danneggiante; vedremo, però, che il danneggiante risulta comunque limitato
nel fornire la prova liberatoria. Vediamo, quindi, analiticamente e nella
maniera più sintetica possibile questi casi speciali di responsabilità.
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