Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
caratteristiche fondamentali
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Nozione: sono persone giuridiche gli enti che sono
autonomi centri di imputazione giuridica
rispetto alle persone fisiche che li
compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta
separazione patrimoniale.
Sino ad ora ci siamo occupati
delle persone fisiche, e ci è parso naturale pensare che queste, in quanto
tali, avessero capacità giuridica; ma è pur vero che in un ordinamento
complesso e antico come il nostro, è un valore importante non solo la
persona fisica, ma anche le organizzazioni che una o più persone fisiche
costituiscono per i scopi più vari; ricordiamo, in proposito, che l'art. 2
della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo
come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove svolge la sua
personalità, mentre l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi
liberamente.
Ebbene queste forme di organizzazioni possono
essere molto semplici o estremamente complesse, tanto complesse che possono
raggiungere notevoli dimensioni, e sarebbe davvero strano che a questa
complessità materiale ( di mezzi ma anche di persone che le compongono o che
operano per esse), non corrispondesse anche una complessità giuridica,
complessità che può giungere alla creazione di una vera e propria
personalità giuridica da attribuire a dette organizzazioni.
Questi enti idealmente si staccano dall'elemento
umano per divenire autonomo centro di imputazione giuridica, tanto da avere
un proprio nome, un proprio patrimonio, e dei propri organi, in una parola,
tanto da acquistare la personalità giuridica.
Tradizionalmente si distinguono:1. enti con
personalità giuridica, che sono quelli che hanno la capacità giuridica,
ottenuta, di regola, tramite riconoscimento o iscrizione nel registro delle
imprese; 2. enti di fatto o non riconosciuti e società di persone , che non
avrebbero capacità giuridica, e quindi personalità giuridica.
La distinzione tra questi due tipi di enti è molto
ridotta ed è ormai circoscritta al rapporto tra il patrimonio dell'ente e il
patrimonio delle persone che lo costituiscono perché negli enti che non sono
persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio
degli associati e quello dell'ente (si parla in proposito di autonomia
patrimoniale), poiché gli associati di solito rispondono in via sussidiaria
con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente, mentre
ciò non succede per gli enti che hanno la personalità giuridica dove gli
associati o coloro che hanno costituito l'ente non rispondono con il proprio
patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica.
Come vedremo subito la distinzione tra persone
giuridiche e altri enti sta nel "riconoscimento" che è ancora
richiesto dal codice civile per l'acquisto della personalità giuridica, ma
ormai alla luce dell'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000, tale atto ha quasi (ma
non del tutto) assunto la caratteristica di un atto dovuto da parte del
prefetto, rendendo ancora più esile la distinzione; si aggiunga, poi, che la
stessa idea del riconoscimento statale urta con la previsione dell'art. 18
della Costituzione che garantisce al libertà di associazione, limitandola
solo nei casi più gravi (violazione di norme penali, organizzazioni di tipo
militare).
Viene ora da chiedersi come si
acquista la personalità giuridica e quali caratteristiche devono
avere queste organizzazioni, questi enti, per poterla acquistare;
analizziamo, quindi, i principali tipi di enti forniti, in misura maggiore o
minore, di personalità giuridica,
cominciando dalle
persone giuridiche pubbliche:
Passiamo alle persone giuridiche private:
Concludiamo con enti privati che non hanno la personalità giuridica:
Tutti questi enti hanno, in
misura minore o maggiore, soggettività giuridica, ma questa (limitandoci
agli enti privati) è piena per gli enti che l'hanno acquistata o tramite
iscrizione nei registri della prefettura (i c.d. enti riconosciuti) o per le
società commerciali o cooperative, mentre è più limitata per gli altri enti
( i c.d. enti non riconosciuti e società di persone), ma alla luce della
attuale disciplina legislativa, sembra azzardato sostenere che tali enti non
abbiano soggettività giuridica, che, in altre parole, non siano soggetti di
diritto, autonomi centri di imputazione giuridica, anzi si può accettare
l'opinione che anche questi l'abbiano, possedendo, di conseguenza, anche la
capacità giuridica, solo che questa è un po' più limitata rispetto alle
tradizionali persone giuridiche.
Tale opinione è rafforzata dal
fatto che gli articoli 2659 e 2389 c.c. (come modificati dalla legge n.
52\1985) permettono l'intestazione delle proprietà immobiliari anche a
favore delle associazioni non riconosciute, e la legge n. 127\1997,
modificata dalla legge n. 192\2000, permette anche alle associazioni non
riconosciute di ricevere lasciti testamentari e donazioni; ciò è avvenuto
con l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'acquisto di
tali diritti al conseguimento entro l'anno della personalità giuridica.
Concludiamo il discorso con gli elementi che, tradizionalmente, di
considerano
essenziali nelle persone giuridiche che sono:
Si ritiene che siano necessari anche degli organi, senza i quali la persona non può operare, e relativa organizzazione dell'ente. Tale tesi, seppure ovvia, porta però a numerose domande circa il minimo di organizzazione necessaria per aversi l'ente, e sul concetto stesso di organizzazione e di organo, problemi che ancora oggi attanagliano gli studiosi del diritto commerciale.
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