Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

caratteristiche fondamentali

·         Nozione: sono persone giuridiche gli enti che sono autonomi centri di imputazione giuridica  rispetto alle persone fisiche che li compongono o li costituiscono e godono rispetto a queste di perfetta separazione patrimoniale.

Sino ad ora ci siamo occupati delle persone fisiche, e ci è parso naturale pensare che queste, in quanto tali, avessero capacità giuridica; ma è pur vero che in un ordinamento complesso e antico come il nostro, è un valore importante non solo la persona fisica, ma anche le organizzazioni che una o più persone fisiche costituiscono per i scopi più vari; ricordiamo, in proposito, che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità, mentre l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi liberamente.
Ebbene queste forme di organizzazioni possono essere molto semplici o estremamente complesse, tanto complesse che possono raggiungere notevoli dimensioni, e sarebbe davvero strano che a questa complessità materiale ( di mezzi ma anche di persone che le compongono o che operano per esse), non corrispondesse anche una complessità giuridica, complessità che può giungere alla creazione di una vera e propria personalità giuridica da attribuire a dette organizzazioni.
Questi enti idealmente si staccano dall'elemento umano per divenire autonomo centro di imputazione giuridica, tanto da avere un proprio nome, un proprio patrimonio, e dei propri organi, in una parola, tanto da acquistare la personalità giuridica.
Tradizionalmente si distinguono:1. enti con personalità giuridica, che sono quelli che hanno la capacità giuridica, ottenuta, di regola, tramite riconoscimento o iscrizione nel registro delle imprese; 2. enti di fatto o non riconosciuti e società di persone , che non avrebbero capacità giuridica, e quindi personalità giuridica.
La distinzione tra questi due tipi di enti è molto ridotta ed è ormai circoscritta al rapporto tra il patrimonio dell'ente e il patrimonio delle persone che lo costituiscono perché negli enti che non sono persone giuridiche non vi è vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell'ente (si parla in proposito di autonomia patrimoniale), poiché gli associati di solito rispondono in via sussidiaria con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall'ente, mentre ciò non succede per gli enti che hanno la personalità giuridica dove gli associati o coloro che hanno costituito l'ente non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dalla persona giuridica.
Come vedremo subito la distinzione tra persone giuridiche e altri enti sta nel "riconoscimento"  che è ancora richiesto dal codice civile per l'acquisto della personalità giuridica, ma ormai alla luce dell'art. 1 del d.p.r. n. 361\2000, tale atto ha quasi (ma non del tutto) assunto la caratteristica di un atto dovuto da parte del prefetto, rendendo ancora più esile la distinzione; si aggiunga, poi, che la stessa idea del riconoscimento statale urta con la previsione dell'art. 18 della Costituzione che garantisce al libertà di associazione, limitandola solo nei casi più gravi (violazione di norme penali, organizzazioni di tipo militare).
Viene ora da chiedersi come si acquista la personalità giuridica e quali caratteristiche devono avere queste organizzazioni, questi enti, per poterla acquistare; analizziamo, quindi, i principali tipi di enti forniti, in misura maggiore o minore, di personalità giuridica, cominciando dalle persone giuridiche pubbliche:

Passiamo alle persone giuridiche private:

Concludiamo con enti privati che non hanno la personalità giuridica:

Tutti questi enti hanno, in misura minore o maggiore, soggettività giuridica, ma questa (limitandoci agli enti privati) è piena per gli enti che l'hanno acquistata o tramite iscrizione nei registri della prefettura (i c.d. enti riconosciuti) o per le società commerciali o cooperative, mentre è più limitata per gli altri enti ( i c.d. enti non riconosciuti e società di persone), ma alla luce della attuale disciplina legislativa, sembra azzardato sostenere che tali enti non abbiano soggettività giuridica, che, in altre parole, non siano soggetti di diritto, autonomi centri di imputazione giuridica, anzi si può accettare l'opinione che anche questi l'abbiano, possedendo, di conseguenza, anche la capacità giuridica, solo che questa è un po' più limitata rispetto alle tradizionali persone giuridiche.
Tale opinione è rafforzata dal fatto che gli articoli 2659 e 2389 c.c. (come modificati dalla legge n. 52\1985) permettono l'intestazione delle proprietà immobiliari anche a favore delle associazioni non riconosciute, e la legge n. 127\1997, modificata dalla legge n. 192\2000, permette anche alle associazioni non riconosciute di ricevere lasciti testamentari e donazioni; ciò è avvenuto con l'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c. che subordinavano l'acquisto di tali diritti al conseguimento entro l'anno della personalità giuridica. Concludiamo il discorso con gli elementi che, tradizionalmente, di considerano essenziali nelle persone giuridiche che sono:

 

Si ritiene che siano necessari anche degli organi, senza i quali la persona non può operare, e relativa organizzazione dell'ente.  Tale tesi, seppure ovvia, porta però a numerose domande circa il minimo di organizzazione necessaria per aversi l'ente, e sul concetto stesso di organizzazione e di organo, problemi che ancora oggi attanagliano gli studiosi del diritto commerciale.

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