Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
caratteristiche
della donazione
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Nozione (art.769 c.c.): la donazione è il
contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce
l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un’obbligazione.
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Parti contrattuali:
1.donante, è colui che compie l'atto di liberalità. Per poter compiere
l'atto deve essere capace di agire e di disporre del diritto; si ritiene
che donante possa essere anche una persona giuridica 2.donatario, è
colui che riceve l'attribuzione patrimoniale; anche le persone
giuridiche e le persone non riconosciute hanno la capacità a ricevere
senza che sia più necessaria l'autorizzazione amministrativa;
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Causa della donazione:
volontà di arricchire l'atra parte contrattuale con il conseguente
proprio impoverimento; elemento essenziale e causa della donazione è
l'animus donandi, un intento diverso darebbe vita ad un altro tipo di
negozio giuridico;
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Forma del contratto:
è necessaria la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due
testimoni (art. 782 c.c. art. 42 l. notarile); in
mancanza l'atto è nullo; questa regola non si applica per le donazioni
di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la
consegna del bene;
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Oggetto del contratto:
tutti i beni presenti nel patrimonio del donante; se ha ad oggetto beni
futuri è nulla (art. 771 c.c.); se, però, nella donazione sono compresi
beni presenti e futuri la nullità non colpirà tutto l'atto, ma solo la
parte relativa ai beni futuri;
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Elementi accidentali
della donazione:
condizione, l'unico caso espressamente previsto è quello dell'art. 791
c.c. che si riferisce all'ipotesi in cui il donatario (e eventualmente i
suoi discendenti) muoiano prima del donante; in questo casi i beni
tornano al donante (art. 792 c.c.) si tratta, quindi, di una condizione
risolutiva apposta dal donante; oltre questo caso si ritiene comunque
applicabile la normale disciplina della condizione prevista in tema di
negozi giuridici; per quanto riguarda il termine, si applica l'ordinaria
disciplina in tema di contratti; per il modo, è possibile la donazione
modale, gravata, cioè, da un onere a carico del donatario che, però, non
è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata
(art. 793 c.c.);
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Motivi della donazione:
sono di regola irrilevanti, anche se la legge li prende in
considerazione nel caso di donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.); è
tuttavia rilevante e può portare alla annullabilità dell'atto l'errore
sul motivo, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha
determinato il donante a compiere la liberalità; alle stesse condizioni
è nulla la donazione determinata da un motivo illecito (artt. 787 e 788
c.c.);
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Effetti della donazione:
sono quelli abituali dei contratti, ma con alcune differenze
giustificate dalla particolare causa dell'attribuzione patrimoniale ; la
garanzia per l'evizione a carico donante è infatti prevista solo nei
casi indicati dall'art. 797 c.c., e la garanzia per i vizi della cosa
donata è dovuta solo se il donante era in dolo
(art. 798 c.c.);
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Nullità della donazione:
la donazione è nulla quando non si è rispettata la forma prevista dalla
legge, quando è effettuata a favore del tutore o protutore del donante,
quando ha per oggetto cose future, per motivo illecito, e negli atri
casi ordinariamente previsti per la nullità dei negozi giuridici, ma
secondo l'art. 799 c.c. la nullità della donazione da qualunque causa
dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal
donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di
lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
Nonostante il tenore della norma però, non sono confermabili le
donazioni nulle perché contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico
o al buon costume.
Queste le caratteristiche essenziali
della donazione, ma è necessario aggiungere qualcosa in merito alla capacità
del donante e del donatario.
Per la capacità di donare è necessario che il donante abbia la " piena
capacità di disporre dei propri beni" (art. 774 c.c.), intendendo con tale
espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente
donare i minori (con l'eccezione prevista dallo stesso art. 774), interdetti
o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci
d'intendere o di volere ( art. 775 c.c.) al momento del compimento
dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui
la donazione è stata fatta.
Una regola specifica è stata dettata in tema di inabilitazione;
secondo l'art. 776 c.c. la donazione fatta dall'inabilitato può essere
annullata anche dopo che sia iniziato il giudizio di inabilitazione; in
altre parole l'annullamento può chiedersi per una situazione che è ancora in
corso di accertamento; se, però, l'inabilitazione è chiesta per prodigalità,
l'annullamento può essere chiesto anche nei sei mesi anteriori all’inizio
del giudizio d’inabilitazione.
Per la donazione non è ammessa rappresentanza, nel senso che il donatario
non può conferire ad altri il potere di scegliere a chi donare e cosa
donare, mentre è possibile che il donante conferisca a un terzo l'incarico
di designare la persona del donatario tra "una rosa" di soggetti o di cose
indicate dal donante (art. 778 c.c.).
Chiudiamo l'argomento parlando della
capacità a ricevere.
Secondo l'art. 784 c.c. sono capaci a ricevere per donazione anche i
nascituri pur se non ancora concepiti. In questi casi l'accettazione della
donazione è effettuata dai (futuri) genitori, ma solo se vi sia per
necessità o utilità evidente del futuro figlio e dopo l'autorizzazione del
giudice tutelare (art. 320 c.c.); nel caso in cui i genitori non possono o
non vogliono accettare la donazione, il tribunale nominerà un curatore
speciale autorizzato al compimento dell’atto.
Sono, inoltre incapaci a ricevere i tutori o i protutori del donante, ma
sono anche incapaci a donare i rappresentati legali (padre e madre, tutore)
di una persona incapace a favore della persona che rappresentano (art. 777
c.c.).
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