Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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caparra

 

 Nella nozione abbiamo considerato insieme la caparra confirmatoria e penitenziale perché entrambe consistono nel versamento di una somma di denaro ed anche perché entrambe possono portare al recesso del contratto;
È vero, però, che i due tipi di caparra, seppure simili, sono molto diverse tra loro per presupposti ed effetti. Cominciamo dalla caparra confirmatoria.

Vediamo ora che succede se la prestazione promessa non è adempiuta:

Abbiamo parlato della caparra confirmatoria come anticipo della prestazione dovuta e della possibilità che porti al recesso del contratto. Questo, però, non deve far confondere la caparra con l'acconto e con l'ipotesi prevista dall'art. 1373 c.c. L'acconto è un semplice anticipo della prestazione e non attribuisce le facoltà della caparra confirmatoria.
In caso di dubbio sulla somma versata in anticipo, questa dovrà essere considerata come acconto. In merito, poi, alla somma che si versa come corrispettivo del diritto di recesso di cui all'art. 1373 comma 3, osserviamo che l'effetto principale della caparra confirmatoria è quello di poter trattenere la somma versata (o da restituire) come anticipo di prestazione o come parte di del risarcimento dovuto, essendo il recesso solo eventuale (può recedere recita il comma 2 dell'art. 1385).

Veniamo ora alla caparra penitenziale prevista dall'art. 1386 c.c.

Vediamo che succede se s’intende esercitare il diritto di recesso:

La caparra penitenziale è quindi un’ipotesi che s’inserisce nella figura del caso previsto dall'art. 1373 c.c. cioè del patto di recesso dietro corrispettivo ma rispetto a questo è sicuramente più efficace perché la caparra è versata prima dell'eventuale recesso, mentre nel caso dell'art. 1373 la somma è versata dopo il recesso.

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