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caparra
È vero, però, che i due tipi di caparra, seppure
simili, sono molto diverse tra loro per presupposti ed effetti. Cominciamo
dalla caparra confirmatoria.
Vediamo ora che succede se la prestazione promessa
non è adempiuta:
Abbiamo parlato della caparra
confirmatoria come anticipo della prestazione dovuta e della possibilità che
porti al recesso del contratto. Questo, però, non deve far confondere la
caparra con l'acconto e con l'ipotesi prevista dall'art. 1373 c.c. L'acconto
è un semplice anticipo della prestazione e non attribuisce le facoltà della
caparra confirmatoria.
In caso di dubbio sulla somma versata in anticipo,
questa dovrà essere considerata come acconto. In merito, poi, alla somma che
si versa come corrispettivo del diritto di recesso di cui all'art. 1373
comma 3, osserviamo che l'effetto principale della caparra confirmatoria è
quello di poter trattenere la somma versata (o da restituire) come anticipo
di prestazione o come parte di del risarcimento dovuto, essendo il recesso
solo eventuale (può recedere recita il comma 2 dell'art. 1385).
Veniamo ora alla caparra penitenziale prevista
dall'art. 1386 c.c.
Vediamo che succede se s’intende esercitare il
diritto di recesso:
La caparra penitenziale è quindi un’ipotesi che
s’inserisce nella figura del caso previsto dall'art. 1373 c.c. cioè del
patto di recesso dietro corrispettivo ma rispetto a questo è sicuramente più
efficace perché la caparra è versata prima dell'eventuale recesso, mentre
nel caso dell'art. 1373 la somma è versata dopo il recesso.
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