Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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capacità di succedere

 

Abbiamo visto che con la vocazione ereditaria si indica un soggetto come erede. Ma è anche necessario che questo soggetto abbia la capacità a succedere che coincide con la capacità giuridica.

Di conseguenza sono capaci succedere tutti coloro che sono nati (vivi) al momento dell'apertura della successione e che siano ancora viventi.  Sin qui non vi sarebbe nulla di speciale proprio per la perfetta coincidenza tra la capacità di succedere e la capacità giuridica.
L'articolo 462 del codice civile, però, indica come capaci succedere anche i concepiti al tempo dell'apertura della successione e, in caso successione testamentaria, hanno capacità succedere anche i figli di una determinata persona vivente al momento all'apertura della successione non ancora concepiti.  Dobbiamo quindi distinguere la successione legittima da quella testamentaria; per quella legittima sono capaci di succedere tutti coloro che sono vivi al momento dell'apertura della successione (e che quindi hanno capacità giuridica), ma anche quelli che non sono ancora nati, ma sono stati comune concepiti; se quindi muore il padre, successori saranno, oltre la moglie, i figli già nati, ma anche quello o quelli concepiti.
Nella successione testamentaria, invece, può essere capace di succedere addirittura chi non è stato ancora concepito.  Salvo prova contraria, poi, si presumono concepiti al tempo dell'apertura della successione coloro che sono nati entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
In tutti questi casi la chiamata è subordinata alla nascita della persona. Non sfugge che per questi periodi di tempo (anche molto lunghi nel caso di figli non concepiti), bisogna provvedere per il patrimonio defunto privo di titolare.
Nel caso di figli già concepiti l'articolo 643 del codice civile affida al padre e alla madre l'amministrazione del patrimonio.
Se invece sono chiamati figli non ancora concepiti, l'amministrazione spetta a coloro che diverrebbero eredi nel caso in cui i nascituri chiamati non dovessero venire ad esistenza.
Hanno piena capacità di succedere le persone giuridiche poiché non è più necessaria l'autorizzazione governativa originariamente prevista dall'abrogato articolo 17 del codice civile.
Anche gli enti non riconosciuti possono succedere senza bisogno di trasformarsi in enti riconosciuti, grazie all’abrogazione del primo comma dell'articolo 600 del codice civile che imponeva tale trasformazione a pena d’inefficacia delle disposizioni testamentarie che li riguardavano.

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