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capacità di disporre per testamento
Il testamento è uno dei negozi giuridici più
importanti perché attraverso di esso si può disporre in tutto o in parte del
proprio patrimonio; non stupisce, quindi, che il legislatore abbia dettato
regole severe in merito alla capacità di testare e ricevere per testamento.
Cominciamo dalla prima, cioè dalla capacità di testare, e vediamo chi non
può disporre per testamento secondo l'art. 591 c.c. È curioso notare che
l'art. 591 dispone che: “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati
incapaci dalla legge”.
Sembra, allora, che basti qualsiasi stato d'incapacità per non poter
testare; accade, però, che lo stesso articolo 591 specifichi poi quali sono
gli stati d'incapacità che producono l'impossibilità a disporre per
testamento.
Questo vuol dire che attraverso l'art. 591 il legislatore ha voluto
esprimere un concetto generale secondo cui la regola è la capacità di
testare, mentre l'incapacità è l'eccezione. Vediamo,
allora, quali sono queste eccezioni che dobbiamo considerare tassative:
Se, nonostante il divieto, è redatto comunque il testamento si avrà
annullabilità assoluta dell'atto, poiché potrà essere impugnato entro cinque
anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie da chiunque abbia interesse.
Notiamo, infine, che l'incapacità di cui stiamo
parlando differisce da altre ipotesi come nel caso di impossibilità
materiale di redazione del testamento (es. l'analfabeta non può fare
testamento olografo) o dalla mancanza del potere di disporre per non essere
titolare dei diritti sui beni che si vorrebbero lasciare per testamento.
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