Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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capacità di disporre per testamento

Il testamento è uno dei negozi giuridici più importanti perché attraverso di esso si può disporre in tutto o in parte del proprio patrimonio; non stupisce, quindi, che il legislatore abbia dettato regole severe in merito alla capacità di testare e ricevere per testamento. Cominciamo dalla prima, cioè dalla capacità di testare, e vediamo chi non può disporre per testamento secondo l'art. 591 c.c. È curioso notare che l'art. 591 dispone che: “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”.
Sembra, allora, che basti qualsiasi stato d'incapacità per non poter testare; accade, però, che lo stesso articolo 591 specifichi poi quali sono gli stati d'incapacità che producono l'impossibilità a disporre per testamento.
Questo vuol dire che attraverso l'art. 591 il legislatore ha voluto esprimere un concetto generale secondo cui la regola è la capacità di testare, mentre l'incapacità è l'eccezione.  Vediamo, allora, quali sono queste eccezioni che dobbiamo considerare tassative:

 In merito all'ultimo caso relativo all'incapacità naturale, notiamo che l'art. 591 ritiene sufficiente l'incapacità provocata da "qualsiasi causa" anche transitoria, e sempre che non sia stata pronunciata una sentenza di interdizione. In altre parole lo stato d'incapacità potrà essere provocato da un’intossicazione dovuta ad abuso di alcool o sostanze stupefacenti, ma anche da una vera e propria malattia mentale. Non è compresa tra le cause d'incapacità l'inabilitazione e quindi, stante la tassatività dei casi d'incapacità a disporre, dobbiamo ritenere che l'inabilitato possa validamente disporre per testamento.
Se, nonostante il divieto, è redatto comunque il testamento si avrà annullabilità assoluta dell'atto, poiché potrà essere impugnato entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie da chiunque abbia interesse.

Notiamo, infine, che l'incapacità di cui stiamo parlando differisce da altre ipotesi come nel caso di impossibilità materiale di redazione del testamento (es. l'analfabeta non può fare testamento olografo) o dalla mancanza del potere di disporre per non essere titolare dei diritti sui beni che si vorrebbero lasciare per testamento.

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