capacità giuridica
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Il codice civile non definisce la capacità
giuridica, ma indica solo quando si acquista. Secondo l'art. 1 del codice
civile:
"la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita".
Il concetto della capacità giuridica è uno dei pilastri su cui regge l'edificio
del diritto dei nostri tempi; il legislatore ha voluto affermare che tutte le
persone fisiche per il solo fatto della nascita sono idonee ad entrare nel mondo
giuridico ed a poter essere titolari di diritti e di doveri.
Un bambino appena nato, anche se di famiglia poverissima, può divenire titolare
di un grande patrimonio (magari lasciatogli in eredità da un benefattore) nulla
contando le sue condizioni personali, come il sesso, la razza o un eventuale
difetto fisico. In passato non è stato sempre così; lo schiavo, ad esempio, non
aveva capacità giuridica e, in tempi più recenti, le donne avevano una limitata
capacità giuridica. Ancora possiamo ricordare l'abrogato terzo comma dell'art. 1
c.c. che prevedeva limitazioni alla capacità giuridica derivanti
all'appartenenza a determinate razze. La capacità giuridica, quindi, è anche
espressione di un principio di libertà e uguaglianza tanto che l'art. 22 della
Costituzione stabilisce che "nessuno può essere privato per motivi politici
della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome".
Ciò non toglie che in certi casi si possono individuare delle ipotesi di
limitazione della capacità giuridica, come nel caso dello straniero che è
ammesso a godere dei diritti civili in condizioni di reciprocità rispetto allo
Stato di appartenenza (art. 16 disp. att. c.c.), mentre dubbi sono i casi
relativi a limitazioni su particolari
situazioni o soggetti, come nel caso degli artt. 1471 e 2357 c.c. o ancora degli
artt. 87 e 352 c.c. che, però, sembrano più riferirsi ad ipotesi di
incompatibilità, che a vere e proprie limitazioni della capacità giuridica.
Stabilito che la capacità giuridica è una condizione imprescindibile di ogni
persona fisica, aggiungiamo che questa si
acquista al momento della nascita, e si perde al momento della morte.
Bisogna capire cosa s'intende per "momento della nascita"; per nascita si
intende "il venire al mondo" e tale condizione si verifica quando il bambino si
distacca dalla madre; non basta solo nascere, però, per acquistare la capacità
giuridica; è anche necessario che il bambino nasca vivo. È sufficiente, quindi,
anche un solo istante di vita per acquistare la capacità giuridica. La
determinazione dell'evento della nascita è demandato alla scienza medica che,
come è noto, si evolve in modo tale da mettere in luce situazioni sempre nuove.
Ora si ritiene avvenuta la nascita quando c'è stata un'autonoma attività
respiratoria anche se breve. Altro
problema riguarda la prova dell'avvenuta nascita e, quindi, dell'esistenza della
persona. Questa, di regola, è data
con l'atto di nascita, anche se nelle cause che riguardano lo stato delle
persone, può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Per quanto riguarda il momento della morte, com’è facile intuire la morte è la
cessazione della vita, ma può avere importanza stabilire in che momento
interviene la morte, ad esempio nell'ipotesi di commorienza. Il compito
dell'accertamento del momento della morte è un problema che dovrebbe essere
risolto più dalla scienza medica che da quella giuridica, ma il legislatore è
comunque intervenuto per regolare le ipotesi di trapianto di organi. Secondo la
l. 29\02\1993 n. 578 la morte avviene con la cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo; in altre parole con la c.d. "morte celebrale".
Abbiamo quindi visto che la capacità giuridica si perde nel momento della morte,
ma può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello
stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo; il codice civile all'art. 4
stabilisce che tutte le persone si considerano morte nello stesso istante; è
questo il caso della commorienza, ma è possibile fornire la prova contraria
della presunzione stabilita dal legislatore.
Sino ad ora abbiamo discusso della capacità giuridica e ci siamo riferiti
essenzialmente alle persone fisiche, ma anche gli enti possono essere dotati di
capacità giuridica. Il codice, per definire il fenomeno, parla di "personalità
giuridica" proprio per indicare quella speciale capacità che spetta a tali enti
che, quando l'acquisiscono, divengono, appunto, "persone giuridiche" e quindi
essere anch'esse titolari di situazioni giuridiche;
è ovvio, però, che la capacità giuridica delle persone giuridiche è di regola
più limitata di quella delle persone fisiche, proprio perché gli manca
l'attributo della fisicità; di conseguenza la persona giuridica non potrà
sposarsi, riconoscere figli, fare testamento etc.
D'altro canto la persona fisica subisce delle limitazioni alla sua capacità
giuridica dovute solo (ed esclusivamente) alla sua "fisicità"; non potrà, di
conseguenza, precedere a scissione o fusione, mettersi in liquidazione e così
via. Al di fuori di queste ovvie
ipotesi, però, c'è coincidenza tra capacità giuridica delle persone fisiche e
giuridiche; anzi per alcuni diritti di carattere non patrimoniale, come i
diritti della personalità, è riconosciuta tutela anche alle persone giuridiche.
Torna alla pagina iniziale del manuale