capacità giuridica

Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando si acquista. Secondo l'art. 1 del codice civile:
 "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita".
Il concetto della capacità giuridica è uno dei pilastri su cui regge l'edificio del diritto dei nostri tempi; il legislatore ha voluto affermare che tutte le persone fisiche per il solo fatto della nascita sono idonee ad entrare nel mondo giuridico ed a poter essere titolari di diritti e di doveri.
Un bambino appena nato, anche se di famiglia poverissima, può divenire titolare di un grande patrimonio (magari lasciatogli in eredità da un benefattore) nulla contando le sue condizioni personali, come il sesso, la razza o un eventuale difetto fisico. In passato non è stato sempre così; lo schiavo, ad esempio, non aveva capacità giuridica e, in tempi più recenti, le donne avevano una limitata capacità giuridica. Ancora possiamo ricordare l'abrogato terzo comma dell'art. 1 c.c. che prevedeva limitazioni alla capacità giuridica derivanti all'appartenenza a determinate razze. La capacità giuridica, quindi, è anche espressione di un principio di libertà e uguaglianza tanto che l'art. 22 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome".
Ciò non toglie che in certi casi si possono individuare delle ipotesi di limitazione della capacità giuridica, come nel caso dello straniero che è ammesso a godere dei diritti civili in condizioni di reciprocità rispetto allo Stato di appartenenza (art. 16 disp. att. c.c.), mentre dubbi sono i casi relativi a limitazioni su particolari situazioni o soggetti, come nel caso degli artt. 1471 e 2357 c.c. o ancora degli artt. 87 e 352 c.c. che, però, sembrano più riferirsi ad ipotesi di incompatibilità, che a vere e proprie limitazioni della capacità giuridica.
Stabilito che la capacità giuridica è una condizione imprescindibile di ogni persona fisica, aggiungiamo che questa si acquista al momento della nascita, e si perde al momento della morte.
Bisogna capire cosa s'intende per "momento della nascita"; per nascita si intende "il venire al mondo" e tale condizione si verifica quando il bambino si distacca dalla madre; non basta solo nascere, però, per acquistare la capacità giuridica; è anche necessario che il bambino nasca vivo. È sufficiente, quindi, anche un solo istante di vita per acquistare la capacità giuridica. La determinazione dell'evento della nascita è demandato alla scienza medica che, come è noto, si evolve in modo tale da mettere in luce situazioni sempre nuove.  Ora si ritiene avvenuta la nascita quando c'è stata un'autonoma attività respiratoria anche se breve.  Altro problema riguarda la prova dell'avvenuta nascita e, quindi, dell'esistenza della persona.  Questa, di regola, è data con l'atto di nascita, anche se nelle cause che riguardano lo stato delle persone, può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Per quanto riguarda il momento della morte, com’è facile intuire la morte è la cessazione della vita, ma può avere importanza stabilire in che momento interviene la morte, ad esempio nell'ipotesi di commorienza. Il compito dell'accertamento del momento della morte è un problema che dovrebbe essere risolto più dalla scienza medica che da quella giuridica, ma il legislatore è comunque intervenuto per regolare le ipotesi di trapianto di organi. Secondo la l. 29\02\1993 n. 578 la morte avviene con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; in altre parole con la c.d. "morte celebrale".
Abbiamo quindi visto che la capacità giuridica si perde nel momento della morte, ma può essere importante stabilire nel caso in cui più persone muoiano nello stesso evento, chi sia morto prima e chi dopo; il codice civile all'art. 4 stabilisce che tutte le persone si considerano morte nello stesso istante; è questo il caso della commorienza, ma è possibile fornire la prova contraria della presunzione stabilita dal legislatore.
Sino ad ora abbiamo discusso della capacità giuridica e ci siamo riferiti essenzialmente alle persone fisiche, ma anche gli enti possono essere dotati di capacità giuridica. Il codice, per definire il fenomeno, parla di "personalità giuridica" proprio per indicare quella speciale capacità che spetta a tali enti che, quando l'acquisiscono, divengono, appunto, "persone giuridiche" e quindi essere anch'esse titolari di situazioni giuridiche;
è ovvio, però, che la capacità giuridica delle persone giuridiche è di regola più limitata di quella delle persone fisiche, proprio perché gli manca l'attributo della fisicità; di conseguenza la persona giuridica non potrà sposarsi, riconoscere figli, fare testamento etc.
D'altro canto la persona fisica subisce delle limitazioni alla sua capacità giuridica dovute solo (ed esclusivamente) alla sua "fisicità"; non potrà, di conseguenza, precedere a scissione o fusione, mettersi in liquidazione e così via.  Al di fuori di queste ovvie ipotesi, però, c'è coincidenza tra capacità giuridica delle persone fisiche e giuridiche; anzi per alcuni diritti di carattere non patrimoniale, come i diritti della personalità, è riconosciuta tutela anche alle persone giuridiche.

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