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capacità di agire
Come abbiamo visto in precedenza, con la
nascita si acquista la capacità giuridica e l'abbiamo definita come
l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri.
Abbiamo anche detto che la capacità giuridica è una conquista
dei nostri tempi poiché, in passato, esistevano persone che non avevano
capacità giuridica.
Ma la capacità giuridica non costituisce da sola una tutela
sufficiente. Se è pur vero che l'idoneità a essere titolare di diritti
doveri è riconosciuta a tutti i soggetti, è anche vero che questi ultimi
dovranno essere in grado di badare ai propri interessi; tutti capiscono che
un bambino potrebbe scambiare un bene prezioso di sua proprietà per un
pacchetto di caramelle. Tale "permuta", com'è facile intuire, non può essere
valida, proprio perché il bambino non è ancora in grado di rendersi conto di
tutte le conseguenze dei suoi gesti, non ha ancora acquistato quella
maturità tale che si ottiene con l'età, non ha ancora la capacità di agire.
Alla luce di quest'esempio possiamo capire la funzione della capacità di
agire.
Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà,
non solo essere titolare di diritti, ma anche validamente disporne. Secondo
il nostro ordinamento la capacità di agire si acquista con maggiore età che
è fissata a 18 anni. Questa è una regola generale, in quanto possono
prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti soprattutto
nel campo del lavoro (e di particolare nel campo della navigazione marittima
ed aerea), e certi atti sono validamente compiuti anche da chi ha meno di
diciotto anni, vediamone alcuni casi:
Il tribunale può consentire il matrimonio di chi abbia compiuto 16 anni; con questa autorizzazione il minore diviene ipso iure "emancipato" acquistando una limitata capacità d'agire ( art. 390 c.c.); vediamo, quindi, il regime degli atti che può compiere il minore emancipato, osservando, però, che ormai si tratta di casi residuali, poiché riguarda solo il periodo di tempo necessario a raggiungere la maggiore età, appena due anni.
Non sempre con il raggiungimento della maggiore età si possono compiere tutti gli atti giuridici; solo a 35 anni, ad esempio, è possibile adottare, quando non è richiesta un'età maggiore poiché sono necessari almeno 18 anni di differenza d'età tra l'adottante e l'adottato.
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