Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
beni che fanno parte del patrimonio dello Stato
- quelli che
appartengono al
patrimonio indisponibile, pur non essendo beni demaniali, non possono essere
sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li
riguardano;
- quelli che appartengono al patrimonio disponibile sono soggetti alle
regole del codice civile salva l’applicazione delle regole particolari che li
riguardano.
I beni del patrimonio indisponibile, quindi, poiché non
possono essere sottratti alla loro destinazione, non possono essere alienati,
ipotecati o usucapiti ma solo se queste operazioni li sottraggano alla loro
destinazione.
I beni che fanno parte del patrimonio disponibile, invece, potendo essere
sottoposti alle regole del codice civile, possono essere alienati, usucapiti
etc. se non vi sono norme che stabiliscono diversamente.
L’art. 826 c.c. contiene
il
“catalogo” dei beni che fanno parte del patrimonio indisponibile; ricordiamo le
miniere, i beni che fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica,
le caserme e le sedi degli uffici pubblici dello Stato e degli altri enti
territoriali, i loro arredi e gli atri beni destinati a un pubblico servizio.
Vi sono, infine i beni degli altri enti pubblici non territoriali ( art. 830
c.c.) che sono soggetti alle regole del codice civile, se, però, tali beni sono
destinati a un pubblico servizio, assumono la stessa condizione giuridica dei
beni che fanno parte del patrimonio indisponibile.
I beni demaniali possono mutare la loro condizione giuridica, e passare al
patrimonio dello Stato ( art. 829 c.c.) quando cessa la loro destinazione; per
ottenere tale passaggio sarà necessario un atto dell’autorità amministrativa
redatto e reso pubblico secondo le regole previste dalle legge.
Parliamo ora
dei beni degli enti
ecclesiastici. Questi sono sottoposti alle regole del codice civile, (art. 831
c.c.), tuttavia gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico
non possono essere sottratti alla loro destinazione, anche se alienati, fino a
quando tale destinazione non sia cessata in conformità alla regole previste
dalla legge. Quindi se un privato acquista una chiesa, dovrà comunque consentire
che si svolgano le funzioni religiose.
Chiudiamo il nostro discorso sui beni pubblici parlando dei beni immobili
vacanti (art. 827 c.c.). Questi sono beni immobili che non sono di proprietà di
nessuno. Tali beni fanno parte del patrimonio dello Stato.
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