Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Dobbiamo ora
occuparci, seguendo l’ordine del codice civile, delle azioni di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di
figlio. In altre parole dobbiamo analizzare gli aspetti, potremmo dire,
tecnici della questione, che possiamo così riassumere:
individuazione dei legittimati attivi, cioè dei soggetti cui
spetta promuovere le azioni e eventuale trasmissibilità delle stesse azioni.
individuazione dei legittimati passivi, cioè di coloro che devono
essere chiamati in giudizio come controparti dei legittimati attivi;
termini per agire, sospensione degli stessi, e eventuale
imprescrittibilità delle azioni.
Proprio perché si
tratta di argomenti che riguardano in generale gli aspetti essenziali delle
azioni di disconoscimento, contestazione e reclamo, il codice civile se ne
occupa al libro primo del titolo VII in apposto capo, il III, e cioè negli
articoli 244 -249.
In verità, nonostante gli sforzi effettuati, la sistemazione risulta un po’
disomogenea, perché le regole sulla legittimazione all’azione di
disconoscimento di paternità non sono poste tra i detti articoli ma
nell’art. 243 bis, e forse sarebbe stato meglio trasferire tutte queste
regole nel codice di procedura civile, se non altro per rendere più omogeneo
e comprensibile il tutto, senza saltare da un codice all’altro. Quale che
sia la tecnica usata dal legislatore, cominciamo
a parlare della legittimazione all’azione di disconoscimento di
paternità ex art. 243 bis.
Legittimazione all’azione di disconoscimento di paternità:
Regole particolari
sono state previste in caso di soggetti minori o interdetti, o nel caso in
cui il presunto padre, il presunto figlio o la madre siano morti, ce ne
occuperemo in seguito.
Oggetto dell’azione è la mancanza del rapporto di filiazione tra il figlio e
il presunto padre; chi promuove il giudizio dovrà provare proprio questa
circostanza, mentre non è considerata prova la dichiarazione della sola
madre che neghi la paternità.
Veniamo ai termini per
agire con le diverse azioni di disconoscimento, contestazione e reclamo ex
art. 244.
Cominciamo con la madre.
Passiamo ora al
marito, presunto padre, quando si
trovava nel luogo dove è nato il figlio:
Occupiamoci sempre del
marito, presunto padre, quando non si
trovava nel luogo dove è nato il figlio:
Abbiamo ancora altri
due legittimati all’azione di disconoscimento, il presunto figlio e il
curatore speciale nel caso il figlio sia minorenne; vediamo allora in quali
termini possono proporre l’azione.
Cominciamo dal figlio
maggiorenne:
E passiamo al figlio
minorenne:
Abbiamo quindi visto che per il figlio non c’è termine per la proposizione dell’azione, mentre per i genitori vi sono dei termini da rispettare per promuovere l’azione di disconoscimento di paternità. Per i termini fissati dall’art. 244 per l’azione di disconoscimento l’art. 245 prevede, in generale, la sospensione nei seguenti casi:
Sospensione del termine per l’azione di disconoscimento, casi:
Abbiamo visto, sino ad ora,
due questioni fondamentali, legittimazione all’azione di disconoscimento
della paternità e i termini per la promozione.
Il mio, e il vostro, lavoro, non è però finito,
perché dobbiamo occuparci della trasmissibilità dell'azione di
disconoscimento, in caso di eventi particolari, e delle altre azioni di
contestazione e reclamo dello stato di figlio.
Cominciamo con la trasmissibilità dell’azione di
disconoscimento di paternità ex art. 246, che può essere trasmessa in caso
di morte del padre della madre o figlio.
Per il presunto padre e la madre:
Come si vede si tratta del
caso dei morte del padre e della madre ma prima del termine dell’art. 244.
Se invece tali soggetti sono morti dopo lo spirare del termine, non sarà
possibile proporre l’azione, nemmeno per i discendenti o ascendenti.
Nel caso in cui il termine non sia ancora
maturato, il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Passiamo ora alla trasmissibilità dell’azione di disconoscimento di paternità che poteva essere proposta dal presunto figlio.
L’azione può essere proposta anche da un curatore speciale ex comma 6 dell’art. 244 e, per i soggetti che hanno ricevuto la legittimazione ad agire, si applica la sospensione dei termini prevista dall’art. 245.
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