Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
azioni a tutela dell'erede
Il chiamato all'eredità e l'erede possono agire per
tutelare le loro posizioni giuridiche. Diverso sarà, però, il tipo di azione
esercitabile dall'uno e dall'altro; il chiamato all'eredità, che, come è
ovvio, non ha ancora accettato, eserciterà azioni di natura prevalentemente
cautelare. Per chi non lo sapesse le azioni cautelari sono quelle che si
esercitano in via preventiva per evitare che la durata del processo
ordinario danneggi in maniera irreparabile, o comunque in maniera grave, la
posizione di chi agisce.
Il chiamato all'eredità, infatti, può esercitare le azioni possessorie a
tutela dei beni ereditari, senza il bisogno della materiale apprensione.
Può, inoltre, chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a
vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa
grave dispendio, con le procedure previste dagli articoli 747 e 748 c.p.c.
(art. 460 c.c.).
Natura cautelare ha pure la procedura prevista dall'art. 752 c.p.c. dove si
prevede che l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla
successione, e le persone che coabitavano col defunto e i creditori, possono
chiedere al tribunale o, in caso d'urgenza, al giudice di pace,
l'apposizione dei sigilli su beni del defunto contro il pericolo di
sottrazione.
Oltre le azioni descritte, vi sono delle azioni che
spettano solo all'erede in quanto tale.
Si parla, in proposito, di petizione dell'eredità, ma, in realtà, vi
sono due ipotesi distinte, una,prevista dall'art. 533, che è l'azione di
petizione dell'eredità che si svolge nei confronti di chi possiede i beni
ereditari, mentre l'atra è prevista dall'art. 534; in questo caso l'azione
si svolge nei confronti degli aventi causa dell'erede apparente o del
possessore senza titolo.
Questo ci porta, altresì, a dover parlare della figura dell'erede apparente.
Vediamo, quindi, le diverse ipotesi nei paragrafi che seguono.
Torna alla pagina iniziale del manuale