Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
azioni a difesa del possesso
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Nozione: sono
azioni processuali che hanno come scopo la difesa del possesso
indipendentemente dall'accertamento del diritto che ne dovrebbe essere alla
base. Forniscono una tutela provvisoria destinata a cessare di fronte alle
azioni che accertano il diritto.
Come abbiamo già visto, il
possesso è una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un
diritto reale; in quanto tale è tutelato con apposite azioni processuali, il
cui scopo è di impedire che con azioni violente o clandestine il possessore
possa essere privato o turbato nel suo possesso; in definiva le azioni
possessorie servono ad assicurare la pace sociale impedendo che si possa
agire violentemente o clandestinamente sul presupposto che il possessore non
sia il vero titolare del diritto;
ma se il possesso è tutelato in quanto tale, è
anche vero che l'accertamento del possesso deve cedere di fronte
all'accertamento del diritto, ed è per questo che le azioni possessorie
forniscono una tutela temporanea, destinata a cessare quando si accerterà il
diritto con l'esercizio delle azioni a difesa della proprietà e degli altri
diritti reali di cui abbiamo già parlato. Occupiamoci, ora, delle azioni
possessorie che sono previste negli articoli 1168 e ss. del codice civile;
le azioni possessorie possono essere suddivise in due categorie:
a) azioni che sono riconosciute al possessore in
quanto tale sia o meno titolare del corrispondente diritto: azioni di
reintegrazione e manutenzione; b) azioni di nunciazione, che sono
riconosciute sia al possessore sia al titolare del diritto anche a
prescindere del possesso.
Cominciamo ad occuparci delle azioni di
reintegrazione e manutenzione. La prima ha come scopo la reintegrazione nel
possesso di chi ne sia stato spogliato in maniera violenta o clandestina.
Vediamo, le caratteristiche
dell’azione di reintegrazione (art. 1168
c.c.):
In merito all’azione di
reintegrazione ricordiamo che legittimato passivo non è solo l'autore dello
spoglio, ma anche l'acquirente del bene quando sia consapevole dell'avvenuto
spoglio (art. 1169 c.c.).
Passiamo all’azione di manutenzione (art. 1170
c.c.), che si può proporre quando il possessore sia molestato nel suo
possesso:
Consideriamo ora le azioni di
nunciazione considerando con la denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.) che
si può proporre quando il possessore teme di ricevere un danno da un'opera
intrapresa su un fondo altrui e non ancora terminata.
Legittimati
attivi
il proprietario, il titolare di altro diritto
reale ed il possessore,
legittimato
passivo è il beneficiario dell’opera oltre
all’autore materiale.
Il termine
per la presentazione del ricorso è di un
anno dall’inizio dell’opera, purché non sia terminata.
Il contenuto del
provvedimento può consistere nella
sospensione dell’opera o nell’autorizzazione alla continuazione dovendo il
giudice predisporre, in entrambi i casi, le opportune cautele. Poiché la
sospensione dell’opera può danneggiare gli interessi del soggetto passivo
del provvedimento, il giudice deve imporre una cauzione al ricorrente nel
caso in cui decida per la sospensione dell’opera. Nel caso in cui il giudice
deciderà per la continuazione dell’opera, le “opportune cautele”
consisteranno nel versamento di una cauzione a favore del ricorrente oltre
ai provvedimenti per la riduzione o demolizione dell’opera nel caso in cui
si accerti il diritto del ricorrente nel procedimento di merito. La cauzione
non potrà, però, essere imposta a chi risulti sfornito dei mezzi per
prestarla. Secondo la cassazione la misura cautelare può essere chiesta
anche nei confronti della pubblica amministrazione ma non per contestare i
provvedimenti che l’hanno resa possibile, ma le modalità materiali
d’esecuzione che si assumono dannose.
Occupiamoci ora della denunzia di danno temuto.
In questo caso il possessore (o il titolare di un
diritto reale) teme che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti
pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo
diritto o del suo possesso.
Scopo della
azione:
mira a neutralizzare una situazione di pericolo dalla quale potrebbe
scaturire un danno grave e prossimo.
La
legittimazione attiva è concessa al
proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento e al possessore,
mentre
la
legittimazione passiva
è del proprietario o del titolare di altro diritto
reale sulla cosa che potrebbe provocare il danno. Il contenuto del
provvedimento è atipico, poiché il giudice deve prendere una decisione
idonea per ovviare al pericolo, decisione che può andare dal consolidamento
della cosa che minaccia il bene del ricorrente, sino al suo abbattimento.
Forse non tutti sanno che l’originario “pino di Napoli” che compariva nelle
cartoline della città, fu abbattuto proprio in seguito ad una denunzia di
danno temuto.
Anche in questo caso il giudice può imporre una
cauzione, ma, a differenza di quanto accade per la denuncia di nuova opera,
solo “qualora ne sia il caso”.
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